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18/03/2015 Elenco dei partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell’IRPEF per l’anno 2015 news S.M.Perego
24/09/2015 Elevata la soglia di non punibilità S.M.Perego
10/02/2016 Eliminate le semplificazioni per i forfetari S.M.Perego
01/12/2015 Eliminato Hong Kong dalla black list S.M.Perego
22/09/2016 Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani” S.M.Perego
21/02/2019 Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso S.M.Perego
30/03/2017 Entro domani l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
04/04/2017 Entro il 10 aprile le domande per il credito d’imposta sulla negoziazione assistita S.M.Perego
05/10/2015 Entro il 10.11 possibile il ravvedimento operoso per infedeltà del visto di conformità sui modelli 730 S.M.Perego
15/10/2015 Entro il 10.11.2015 è possibile regolarizzare il visto infedele sul 730/2015 S.M.Perego

Records 621 to 630 of 2397
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Titolo: Opera la presunzione di cessione in assenza dei beni presso l’impresa   Data : 06/10/2016
Opera la presunzione di cessione in assenza dei beni presso l’impresa
Nella sentenza di ieri, 5.10.2016, relativa alla causa C-576/15 (Maya Marinova), la Corte di Giustizia UE ha affermato che, laddove l’Amministrazione finanziaria non rinvenga, nello stabilimento di un soggetto passivo, le merci che risultano dallo stesso acquistate, può presumere la sussistenza di una cessione di beni.
Inoltre, in mancanza di registrazioni contabili e fiscali, l’Amministrazione può determinare la base imponibile relativa a tali cessioni in funzione degli elementi di fatto di cui dispone (il tipo e la natura dell’attività esercitata; i documenti recanti dati affidabili; l’importanza commerciale del luogo in cui l’attività è situata, i prodotti interessati, ecc.).
Infatti, gli artt. 242, 244 e 250 della direttiva 2006/112/CE impongono ai soggetti passivi IVA di tenere una contabilità adeguata, di archiviare tutte le fatture e di presentare una dichiarazione con i dati necessari a determinare l’imposta esigibile, per cui, la violazione di tali obblighi può essere considerata alla stregua di un’evasione fiscale.
Tuttavia, spetta al giudice del rinvio verificare che le misure previste dalla normativa nazionale, ai sensi dell’art. 273 della medesima direttiva, non eccedano quanto necessario ad assicurare l’esatta riscossione ed evitare l’evasione (principio di proporzionalità).
Fonte: Corte di giustizia 5.10.2016 n. C-576/15 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.10.2016 - "Presunzione di cessione IVA in mano agli Uffici" - Cristiano
Sezione:   Autore : S.M.Perego