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Data Titolo Sezione Autore
26/04/2016 La riforma del catasto sconta nuovi prelievi S.M.Perego
20/04/2016 La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo S.M.Perego
27/04/2016 Entro il 16.5.2016 l’opposizione al canone RAI S.M.Perego
20/04/2016 I rimborsi sulle spese sanitarie entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
28/04/2016 Non è obbligatorio riportare in dichiarazione il codice identificativo del contratto di locazione S.M.Perego
28/04/2016 Il canone RAI ora è sempre subordinato all’utenza elettrica S.M.Perego
28/04/2016 Dal 15.5.2016 saranno ridotti gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
28/04/2016 L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa” S.M.Perego
28/04/2016 Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi per lavori straordinari costituisce forza maggiore S.M.Perego
29/04/2016 Maternità e congedi parentali – Novità INPS S.M.Perego

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Titolo: Opera la presunzione di cessione in assenza dei beni presso l’impresa   Data : 06/10/2016
Opera la presunzione di cessione in assenza dei beni presso l’impresa
Nella sentenza di ieri, 5.10.2016, relativa alla causa C-576/15 (Maya Marinova), la Corte di Giustizia UE ha affermato che, laddove l’Amministrazione finanziaria non rinvenga, nello stabilimento di un soggetto passivo, le merci che risultano dallo stesso acquistate, può presumere la sussistenza di una cessione di beni.
Inoltre, in mancanza di registrazioni contabili e fiscali, l’Amministrazione può determinare la base imponibile relativa a tali cessioni in funzione degli elementi di fatto di cui dispone (il tipo e la natura dell’attività esercitata; i documenti recanti dati affidabili; l’importanza commerciale del luogo in cui l’attività è situata, i prodotti interessati, ecc.).
Infatti, gli artt. 242, 244 e 250 della direttiva 2006/112/CE impongono ai soggetti passivi IVA di tenere una contabilità adeguata, di archiviare tutte le fatture e di presentare una dichiarazione con i dati necessari a determinare l’imposta esigibile, per cui, la violazione di tali obblighi può essere considerata alla stregua di un’evasione fiscale.
Tuttavia, spetta al giudice del rinvio verificare che le misure previste dalla normativa nazionale, ai sensi dell’art. 273 della medesima direttiva, non eccedano quanto necessario ad assicurare l’esatta riscossione ed evitare l’evasione (principio di proporzionalità).
Fonte: Corte di giustizia 5.10.2016 n. C-576/15 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.10.2016 - "Presunzione di cessione IVA in mano agli Uffici" - Cristiano
Sezione:   Autore : S.M.Perego