Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
10/10/2014 Pagamento F24 dal 1.102014 news S.M.Perego
17/11/2014 Calcolo saldo IMU terreni montani e collinari news S.M.Perego
11/11/2014 730 Precompilato news S.M.Perego
11/11/2014 Riforma del Catasto news S.M.Perego
12/11/2014 Iscrizione all'archivio VIES news S.M.Perego
12/11/2014 Comunicazione annuale delle detrazioni fiscli del 65% news S.M.Perego
12/11/2014 Semplificazioni in materia edilizia news S.M.Perego
27/11/2014 Comunicazioni Black listi di ottobre incerte news S.M.Perego
14/11/2014 Ravvedimento IMU news S.M.Perego
27/11/2014 Pagamento agli Autotrasportatori - Stopo al denaro contante news S.M.Perego

Records 2381 to 2390 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione   Data : 06/10/2016
Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione
Anche in tema di dichiarazione ICI sono applicabili i principi espressi da Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378, sull'emendabilità della dichiarazione nel corso del contenzioso (Cass. 28.9.2016 n. 19125).
Quindi, ad esempio in relazione alla tassazione delle pertinenze, il contribuente, sebbene non abbia indicato l'area pertinenziale nella dichiarazione originaria, può difendersi in giudizio dimostrando la non imponibilità della stessa a prescindere dalla condotta tenuta in dichiarazione.
L'orientamento è molto importante, siccome, grazie al richiamo alle Sezioni Unite la cui sentenza era riferita alla dichiarazione dei redditi, si afferma la generale emendabilità delle dichiarazioni fiscali nel corso del processo.
Proprio in merito alle pertinenze, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza è sempre stato esattamente opposto (per tutte, Cass. 13.5.2005 n. 10092).
Fonte: Cass. 28.9.2016 n. 19125 - Cass. SS.UU. 30.6.2016 n. 13378 - Il Quotidiano del Commercialista del 6.10.2016 - "Pertinenza senza ICI a prescindere dall’indicazione in dichiarazione" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego