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Data Titolo Sezione Autore
13/09/2016 Tardivo versamento delle ritenute ravvedibile entro il 15 settembre p.v. S.M.Perego
14/09/2016 Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate S.M.Perego
14/09/2016 Pubblicati i codici tributo per il versamento delle sostitutive per l’assegnazione agevolata S.M.Perego
15/09/2016 Disponibili gli avvisi di ravvedimento sull’annualità 2012 nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
15/09/2016 Sull’IVA accertata si può applicare la rivalsa ordinaria S.M.Perego
15/09/2016 Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list S.M.Perego
15/09/2016 Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari S.M.Perego
16/09/2016 Da oggi si possono presentare le istanze di rimborso sul canone RAI S.M.Perego
16/09/2016 Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso S.M.Perego
16/09/2016 La dichiarazione precompilata viene ulteriormente integrata S.M.Perego

Records 1231 to 1240 of 2397
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Titolo: Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti   Data : 07/10/2016
Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti
Nella ris. 6.10.2016 n. 89, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'imposta di bollo dovuta sugli atti, inviati telematicamente, relativi ai procedimenti arbitrali gestiti dalle Camere di Commercio, a norma dell'art. 2 co. 2 della L. 580/93, va corrisposta dalle parti e non dalla Camera di Commercio.
Infatti, tali atti sono "formati" dalle parti, mentre la Camera di Commercio si limita a riceverli e, poi, a trasmetterli all'altra parte, svolgendo una funzione assimilabile a quella di "segreteria".
Pertanto, in questo caso, l'imposta di bollo (pari a 16 euro per ogni foglio, a norma dell'art. 20 della Tariffa, allegata al DPR 642/72) dovuta sugli atti del procedimento arbitrale trasmessi in via telematica, va corrisposta dalle parti (privati o imprese) mediante contrassegno telematico, comprovandone l'assolvimento indicando nel documento inviato il codice numerico presente sul contrassegno) o in modo virtuale (in presenza dell'apposita autorizzazione in capo al soggetto passivo).
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 6.10.2016 n. 89 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.10.2016 - "Per gli atti dei procedimenti arbitrali trasmessi on line bollo alle parti" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego