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06/02/2017 Chiarite le modalità di compilazione dei dati di spesa per gli amministratori di condominio S.M.Perego
07/02/2017 Gli impianti di risalita si accatastano in D/8 S.M.Perego
22/02/2017 Prorogata la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio al 7.3.2017 S.M.Perego
27/04/2017 Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
24/02/2017 Per le imprese minori occorre annotare i singoli incassi e pagamenti S.M.Perego
24/02/2017 Ridotti ulteriormente i compensi ai CAF S.M.Perego
23/02/2017 Sul Rent to buy uno studio del Notariato S.M.Perego
22/02/2017 INPS Trattamenti di integrazione salariale - Importi massimi relativi al 2017 S.M.Perego
16/02/2017 Dal 20 febbraio le domande per il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza S.M.Perego
22/02/2017 Il nuovo modello di dichiarazione d'intento è utilizzabile dall'1.3.2017 – Chiarimenti S.M.Perego

Records 1251 to 1260 of 2397
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Titolo: Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti   Data : 07/10/2016
Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti
Nella ris. 6.10.2016 n. 89, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'imposta di bollo dovuta sugli atti, inviati telematicamente, relativi ai procedimenti arbitrali gestiti dalle Camere di Commercio, a norma dell'art. 2 co. 2 della L. 580/93, va corrisposta dalle parti e non dalla Camera di Commercio.
Infatti, tali atti sono "formati" dalle parti, mentre la Camera di Commercio si limita a riceverli e, poi, a trasmetterli all'altra parte, svolgendo una funzione assimilabile a quella di "segreteria".
Pertanto, in questo caso, l'imposta di bollo (pari a 16 euro per ogni foglio, a norma dell'art. 20 della Tariffa, allegata al DPR 642/72) dovuta sugli atti del procedimento arbitrale trasmessi in via telematica, va corrisposta dalle parti (privati o imprese) mediante contrassegno telematico, comprovandone l'assolvimento indicando nel documento inviato il codice numerico presente sul contrassegno) o in modo virtuale (in presenza dell'apposita autorizzazione in capo al soggetto passivo).
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 6.10.2016 n. 89 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.10.2016 - "Per gli atti dei procedimenti arbitrali trasmessi on line bollo alle parti" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego