Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego
20/06/2017 Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali S.M.Perego
20/06/2017 Quale documentazione per gli oneri deducibili – I chiarimenti dell’Agenzia S.M.Perego
19/06/2017 Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio transitano sul sito INPS S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
13/06/2017 Premi di produttività soggetti alla verifica nel 730 S.M.Perego
21/06/2017 Tre diverse date possibili per il versamento del saldo Iva annuale S.M.Perego
24/05/2017 On-line le istruzioni INPS sul “Bonus asili nido” S.M.Perego
13/06/2017 Scade il 30 giugno il termine per installare i contabilizzatori di calore S.M.Perego

Records 1481 to 1490 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti   Data : 07/10/2016
Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti
Nella ris. 6.10.2016 n. 89, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'imposta di bollo dovuta sugli atti, inviati telematicamente, relativi ai procedimenti arbitrali gestiti dalle Camere di Commercio, a norma dell'art. 2 co. 2 della L. 580/93, va corrisposta dalle parti e non dalla Camera di Commercio.
Infatti, tali atti sono "formati" dalle parti, mentre la Camera di Commercio si limita a riceverli e, poi, a trasmetterli all'altra parte, svolgendo una funzione assimilabile a quella di "segreteria".
Pertanto, in questo caso, l'imposta di bollo (pari a 16 euro per ogni foglio, a norma dell'art. 20 della Tariffa, allegata al DPR 642/72) dovuta sugli atti del procedimento arbitrale trasmessi in via telematica, va corrisposta dalle parti (privati o imprese) mediante contrassegno telematico, comprovandone l'assolvimento indicando nel documento inviato il codice numerico presente sul contrassegno) o in modo virtuale (in presenza dell'apposita autorizzazione in capo al soggetto passivo).
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 6.10.2016 n. 89 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.10.2016 - "Per gli atti dei procedimenti arbitrali trasmessi on line bollo alle parti" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego