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18/07/2016 Entro il 30 luglio è possibile regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU - TASI S.M.Perego
17/11/2015 Entro il 30.11.2015 i contributi INPS di artigiani, commercianti e iscritti alla G.S. S.M.Perego
17/11/2015 Entro il 30.11.2015 il nuovo modello INTRA 12 S.M.Perego
11/11/2015 Entro il 30.11.2015 IRAP con il metodo previsionale S.M.Perego
07/11/2016 Entro il 30.11.2016 occorre versare gli acconti d’imposta S.M.Perego
19/01/2017 Entro il 31 gennaio la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
28/07/2016 Entro il 31 luglio la comunicazione telematica per l’esonero dall'assunzione di disabili S.M.Perego
30/01/2017 Entro il 31.01.2017 il rinnovo delle password di SISTER S.M.Perego
18/10/2016 Entro il 31.10.2016 la comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti S.M.Perego
08/09/2016 Entro il 31.12.2016 l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego

Records 651 to 660 of 2397
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Titolo: Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti   Data : 07/10/2016
Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti
Nella ris. 6.10.2016 n. 89, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'imposta di bollo dovuta sugli atti, inviati telematicamente, relativi ai procedimenti arbitrali gestiti dalle Camere di Commercio, a norma dell'art. 2 co. 2 della L. 580/93, va corrisposta dalle parti e non dalla Camera di Commercio.
Infatti, tali atti sono "formati" dalle parti, mentre la Camera di Commercio si limita a riceverli e, poi, a trasmetterli all'altra parte, svolgendo una funzione assimilabile a quella di "segreteria".
Pertanto, in questo caso, l'imposta di bollo (pari a 16 euro per ogni foglio, a norma dell'art. 20 della Tariffa, allegata al DPR 642/72) dovuta sugli atti del procedimento arbitrale trasmessi in via telematica, va corrisposta dalle parti (privati o imprese) mediante contrassegno telematico, comprovandone l'assolvimento indicando nel documento inviato il codice numerico presente sul contrassegno) o in modo virtuale (in presenza dell'apposita autorizzazione in capo al soggetto passivo).
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 6.10.2016 n. 89 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.10.2016 - "Per gli atti dei procedimenti arbitrali trasmessi on line bollo alle parti" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego