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Data Titolo Sezione Autore
16/12/2015 Possibile il ravvedimento operoso per il saldo IMU 2015 S.M.Perego
16/12/2015 INPS Commercianti la Corte di Appello di Milano interviene nuovamente sugli obblighi di un amministratore di Srl S.M.Perego
16/12/2015 I medici di base sono esclusi da IRAP S.M.Perego
16/12/2015 La Cassazione interviene sulle prestazioni professionali gratuite S.M.Perego
16/12/2015 Possibile l’acquisto di una ulteriore abitazione agevolata stante l’inidoneità della precedente S.M.Perego
16/12/2015 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
09/12/2015 La registrazione di contratti di locazione a canone variabile passa annualmente dal modello RLI S.M.Perego
09/02/2016 Operative le modalità di domanda FIS - Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
18/01/2016 Approvazione definitiva dei modelli IVA 2016 S.M.Perego
04/02/2016 Super ammortamento anche sui beni inferiori ai 516,46 euro S.M.Perego

Records 751 to 760 of 2397
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Titolo: Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti   Data : 07/10/2016
Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti
Nella ris. 6.10.2016 n. 89, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'imposta di bollo dovuta sugli atti, inviati telematicamente, relativi ai procedimenti arbitrali gestiti dalle Camere di Commercio, a norma dell'art. 2 co. 2 della L. 580/93, va corrisposta dalle parti e non dalla Camera di Commercio.
Infatti, tali atti sono "formati" dalle parti, mentre la Camera di Commercio si limita a riceverli e, poi, a trasmetterli all'altra parte, svolgendo una funzione assimilabile a quella di "segreteria".
Pertanto, in questo caso, l'imposta di bollo (pari a 16 euro per ogni foglio, a norma dell'art. 20 della Tariffa, allegata al DPR 642/72) dovuta sugli atti del procedimento arbitrale trasmessi in via telematica, va corrisposta dalle parti (privati o imprese) mediante contrassegno telematico, comprovandone l'assolvimento indicando nel documento inviato il codice numerico presente sul contrassegno) o in modo virtuale (in presenza dell'apposita autorizzazione in capo al soggetto passivo).
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 6.10.2016 n. 89 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.10.2016 - "Per gli atti dei procedimenti arbitrali trasmessi on line bollo alle parti" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego