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01/02/2017 Approvati i modelli per gli studi di settore ma manca ancora GE.RI.CO. S.M.Perego
10/01/2017 Rottamazione cartelle - Spetta all’esattore rideterminare i ruoli in presenza di dilazioni S.M.Perego
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11/01/2017 Il nuovo regime di cassa per i semplificati soggetto al calcolo della convenienza S.M.Perego
11/01/2017 Le principali novità nel nuovo modello “Redditi SP” S.M.Perego
11/01/2017 L’ultimo modello INTRASTAT si presenta entro il 25.1.2017 S.M.Perego
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Titolo: La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA   Data : 07/10/2016
La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA
La Cassazione, con sentenza 15.4.2016 n. 7504, ha riconosciuto il beneficio della non imponibilità IVA per la costruzione di un fabbricato strumentale nei confronti di un soggetto in possesso dello status di "esportatore abituale".
Si applica la disciplina di cui all'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, la quale prevede il regime di non imponibilità per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni, ad esclusione della cessione di fabbricati e aree fabbricabili, operate nei confronti di esportatori abituali (previa dichiarazione di intento).
In sostanza, ancorché l'operazione riguardi un bene immobile (che non può costituire oggetto di esportazione), la detassazione è comunque efficace, essendo preclusa per le sole cessioni di fabbricati e non anche per le relative "prestazioni di servizi".
La pronuncia è difforme da quanto indicato nella C.M. 10.6.98 n. 145, ivi affermandosi "il divieto di utilizzare il plafond per l'acquisizione di fabbricati, in dipendenza di contratti di appalto avente per oggetto la loro costruzione o di leasing", in ragione dell'equivalenza all'acquisizione del bene mediante compravendita.
Fonte: Cass. 15.4.2016 n. 7504 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.10.2016 - "Dichiarazione d’intento anche per i servizi su beni immobili" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego