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24/01/2017 I soggetti in regime di vantaggio comunicano eventuali opzioni IVA nell’Unico PF 2017 S.M.Perego
25/01/2017 In bozza le principali novità di (Unico) Redditi PF 2017 S.M.Perego
25/01/2017 Semplificate - L’assenza delle rimanenze di magazzino preclude l’accertamento analitico-presuntivo S.M.Perego
25/01/2017 Servizio “fatture e corrispettivi” disponibile anche agli intermediari ma con limiti S.M.Perego
26/01/2017 Prorogata al 9 febbraio la trasmissione delle spese sanitarie S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
30/01/2017 Con distinti provvedimenti definite le trasmissioni dei dati utili per le precompilate S.M.Perego
20/01/2017 La cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli resta soggetta ad imposta di Registro S.M.Perego
30/01/2017 Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta S.M.Perego
31/01/2017 Per le imprese minori i ratei e risconti ancora nella competenza 2016 S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA   Data : 07/10/2016
La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA
La Cassazione, con sentenza 15.4.2016 n. 7504, ha riconosciuto il beneficio della non imponibilità IVA per la costruzione di un fabbricato strumentale nei confronti di un soggetto in possesso dello status di "esportatore abituale".
Si applica la disciplina di cui all'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, la quale prevede il regime di non imponibilità per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni, ad esclusione della cessione di fabbricati e aree fabbricabili, operate nei confronti di esportatori abituali (previa dichiarazione di intento).
In sostanza, ancorché l'operazione riguardi un bene immobile (che non può costituire oggetto di esportazione), la detassazione è comunque efficace, essendo preclusa per le sole cessioni di fabbricati e non anche per le relative "prestazioni di servizi".
La pronuncia è difforme da quanto indicato nella C.M. 10.6.98 n. 145, ivi affermandosi "il divieto di utilizzare il plafond per l'acquisizione di fabbricati, in dipendenza di contratti di appalto avente per oggetto la loro costruzione o di leasing", in ragione dell'equivalenza all'acquisizione del bene mediante compravendita.
Fonte: Cass. 15.4.2016 n. 7504 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.10.2016 - "Dichiarazione d’intento anche per i servizi su beni immobili" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego