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Data Titolo Sezione Autore
24/03/2017 In arrivo la circolare sul regime di cassa per le imprese minori S.M.Perego
24/03/2017 Cambia la deducibilità degli interessi per il 2016 con il nuovo ROL S.M.Perego
27/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
27/03/2017 I contatti a canone concordato si estendono a tutti i comuni italiani S.M.Perego
27/03/2017 Anche per l’intermediario è applicabile il cumulo giuridico S.M.Perego
27/03/2017 Partono gli accertamenti da “Spesometro” S.M.Perego
27/03/2017 Le consultazioni personali di visure ipotecarie e catastali sono gratuite S.M.Perego
29/03/2017 Pubblicate le modalità di trasmissione dei dati delle comunicazioni trimestrali IVA S.M.Perego
29/03/2017 Scade il 31.3.2017 la trasmissione telematica del modello EAS S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego

Records 1691 to 1700 of 2397
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Titolo: La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA   Data : 07/10/2016
La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA
La Cassazione, con sentenza 15.4.2016 n. 7504, ha riconosciuto il beneficio della non imponibilità IVA per la costruzione di un fabbricato strumentale nei confronti di un soggetto in possesso dello status di "esportatore abituale".
Si applica la disciplina di cui all'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, la quale prevede il regime di non imponibilità per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni, ad esclusione della cessione di fabbricati e aree fabbricabili, operate nei confronti di esportatori abituali (previa dichiarazione di intento).
In sostanza, ancorché l'operazione riguardi un bene immobile (che non può costituire oggetto di esportazione), la detassazione è comunque efficace, essendo preclusa per le sole cessioni di fabbricati e non anche per le relative "prestazioni di servizi".
La pronuncia è difforme da quanto indicato nella C.M. 10.6.98 n. 145, ivi affermandosi "il divieto di utilizzare il plafond per l'acquisizione di fabbricati, in dipendenza di contratti di appalto avente per oggetto la loro costruzione o di leasing", in ragione dell'equivalenza all'acquisizione del bene mediante compravendita.
Fonte: Cass. 15.4.2016 n. 7504 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.10.2016 - "Dichiarazione d’intento anche per i servizi su beni immobili" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego