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Data Titolo Sezione Autore
13/11/2015 Anche per la dichiarazione infedele è ammesso il ravvedimento operoso entro il 29.12.2015 S.M.Perego
18/11/2015 Riammissione alla rateizzazione – la domanda entro il 23.11.2015 S.M.Perego
08/05/2017 Nuove compensazioni dei crediti con criticità, dubbi e maggiori costi S.M.Perego
11/05/2017 Agli intermediari è inibita la consultazione dei dati dei propri clienti S.M.Perego
03/05/2017 Nel quadro RQ l’assegnazione agevolata di beni ai soci S.M.Perego
03/05/2017 La tardiva annotazione della fattura d’acquisto comporta la perdita dell’IVA addebitata S.M.Perego
03/05/2017 INPS - Basta aver presentato la domanda di definizione dei ruoli per ottenere il DURC S.M.Perego
03/05/2017 Nuova stretta alle compensazioni estesa a tutti i tributi S.M.Perego
04/05/2017 Estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia sempre più complessa S.M.Perego
04/05/2017 Alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sono chiamati tutti i contribuenti S.M.Perego

Records 931 to 940 of 2397
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Titolo: La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA   Data : 07/10/2016
La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA
La Cassazione, con sentenza 15.4.2016 n. 7504, ha riconosciuto il beneficio della non imponibilità IVA per la costruzione di un fabbricato strumentale nei confronti di un soggetto in possesso dello status di "esportatore abituale".
Si applica la disciplina di cui all'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, la quale prevede il regime di non imponibilità per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni, ad esclusione della cessione di fabbricati e aree fabbricabili, operate nei confronti di esportatori abituali (previa dichiarazione di intento).
In sostanza, ancorché l'operazione riguardi un bene immobile (che non può costituire oggetto di esportazione), la detassazione è comunque efficace, essendo preclusa per le sole cessioni di fabbricati e non anche per le relative "prestazioni di servizi".
La pronuncia è difforme da quanto indicato nella C.M. 10.6.98 n. 145, ivi affermandosi "il divieto di utilizzare il plafond per l'acquisizione di fabbricati, in dipendenza di contratti di appalto avente per oggetto la loro costruzione o di leasing", in ragione dell'equivalenza all'acquisizione del bene mediante compravendita.
Fonte: Cass. 15.4.2016 n. 7504 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.10.2016 - "Dichiarazione d’intento anche per i servizi su beni immobili" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego