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24/03/2017 In arrivo la circolare sul regime di cassa per le imprese minori S.M.Perego
24/03/2017 Cambia la deducibilità degli interessi per il 2016 con il nuovo ROL S.M.Perego
27/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
27/03/2017 I contatti a canone concordato si estendono a tutti i comuni italiani S.M.Perego
27/03/2017 Anche per l’intermediario è applicabile il cumulo giuridico S.M.Perego
27/03/2017 Partono gli accertamenti da “Spesometro” S.M.Perego
27/03/2017 Le consultazioni personali di visure ipotecarie e catastali sono gratuite S.M.Perego
29/03/2017 Pubblicate le modalità di trasmissione dei dati delle comunicazioni trimestrali IVA S.M.Perego
29/03/2017 Scade il 31.3.2017 la trasmissione telematica del modello EAS S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego

Records 1691 to 1700 of 2397
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Titolo: Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso   Data : 07/10/2016
Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso
Con la risposta all'interrogazione parlamentare 6.10.2016 n. 5-09690, il vice-ministro all'Economia, Casero, ha affermato che il principio espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. 14.4.2016 n. 7371 si applica anche ai periodi d'imposta anteriori a quello della pronuncia (e, quindi, anche all'anno 2015 e ai precedenti).
Si ricorda che, con tale sentenza, è stato affermato che le associazioni professionali e gli studi associati sono sempre soggetti ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l'esercizio dell'attività. Infatti, in base al secondo periodo dell'art. 2 del DLgs. 446/97, "l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta", dovendosi, quindi, prescindere dal requisito dell'autonoma organizzazione.
Atteso che l'art. 3 co. 1 lett. c) dello stesso DLgs. 446/97 contempla, tra i soggetti passivi d'imposta, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate (in buona sostanza, le associazioni professionali e gli studi associati), ne deriva il relativo assoggettamento ad IRAP.
Secondo il Ministero dell'Economia, la debenza del tributo da parte degli studi associati e delle associazioni professionali era priva di incertezze anche per il passato. Tale affermazione appare discutibile, considerando che la questione dalla quale è derivata la citata sentenza 7371/2016 era stata sottoposta alle Sezioni Unite proprio in considerazione del contrasto giurisprudenziale creatosi sul punto.
Fonte: Interrogazione parlamentare 6.10.2016 n. 5-09690 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego