Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
17/06/2016 Nel 770 – quadro SX - occorre riportare il c.d. “Bonus di 80 euro” S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego
17/06/2016 Solo al CAF la richiesta della documentazione sui controlli formali S.M.Perego
17/06/2016 In arrivo una nuova SCIA per iniziare un’attività S.M.Perego
08/06/2016 Anche per tutte le auto il super ammortamento S.M.Perego
07/06/2016 Le spese per il servizio idrico integrato sono sempre di competenza dell’amministratore S.M.Perego
07/06/2016 Permangono dubbi su quale abitazione principale non pagare l’IMU? S.M.Perego
07/06/2016 Ovvie complicazioni per il canone RAI 2016 S.M.Perego
17/06/2016 L’utilizzo dei voucher deve essere pre-comunicato S.M.Perego
19/07/2016 La tassazione del reddito derivante dalla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali dipende dalla quantità S.M.Perego

Records 1701 to 1710 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso   Data : 07/10/2016
Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso
Con la risposta all'interrogazione parlamentare 6.10.2016 n. 5-09690, il vice-ministro all'Economia, Casero, ha affermato che il principio espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. 14.4.2016 n. 7371 si applica anche ai periodi d'imposta anteriori a quello della pronuncia (e, quindi, anche all'anno 2015 e ai precedenti).
Si ricorda che, con tale sentenza, è stato affermato che le associazioni professionali e gli studi associati sono sempre soggetti ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l'esercizio dell'attività. Infatti, in base al secondo periodo dell'art. 2 del DLgs. 446/97, "l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta", dovendosi, quindi, prescindere dal requisito dell'autonoma organizzazione.
Atteso che l'art. 3 co. 1 lett. c) dello stesso DLgs. 446/97 contempla, tra i soggetti passivi d'imposta, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate (in buona sostanza, le associazioni professionali e gli studi associati), ne deriva il relativo assoggettamento ad IRAP.
Secondo il Ministero dell'Economia, la debenza del tributo da parte degli studi associati e delle associazioni professionali era priva di incertezze anche per il passato. Tale affermazione appare discutibile, considerando che la questione dalla quale è derivata la citata sentenza 7371/2016 era stata sottoposta alle Sezioni Unite proprio in considerazione del contrasto giurisprudenziale creatosi sul punto.
Fonte: Interrogazione parlamentare 6.10.2016 n. 5-09690 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego