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Data Titolo Sezione Autore
04/04/2018 Pronti gli Studi di Settore – Approvati i correttivi per il 2017 S.M.Perego
05/08/2015 Pronti i ricorsi contro l’aumento TARSU per l’anno 2013 S.M.Perego
10/03/2017 Pronto il Ddl per gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
16/02/2016 Pronto il decreto di innalzamento delle percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
18/12/2017 Pronto il modello per la “Tobin Tax” S.M.Perego
07/11/2018 Pronto il modello per la nuova rottamazione S.M.Perego
29/03/2018 Pronto il software di controllo dello “Spesometro” che scade il 6.4.2018 S.M.Perego
11/11/2016 Proposto lo slittamento della trasmissione telematica delle C.U. al 31 marzo Stefano M. Perego
09/04/2018 Proposto un nuovo regolamento per i revisori degli enti locali S.M.Perego
24/07/2019 Proroga dei versamenti al 30.9.2019 per i contribuenti che svolgono attività con gli ISA S.M.Perego

Records 1911 to 1920 of 2397
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Titolo: Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso   Data : 07/10/2016
Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso
Con la risposta all'interrogazione parlamentare 6.10.2016 n. 5-09690, il vice-ministro all'Economia, Casero, ha affermato che il principio espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. 14.4.2016 n. 7371 si applica anche ai periodi d'imposta anteriori a quello della pronuncia (e, quindi, anche all'anno 2015 e ai precedenti).
Si ricorda che, con tale sentenza, è stato affermato che le associazioni professionali e gli studi associati sono sempre soggetti ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l'esercizio dell'attività. Infatti, in base al secondo periodo dell'art. 2 del DLgs. 446/97, "l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta", dovendosi, quindi, prescindere dal requisito dell'autonoma organizzazione.
Atteso che l'art. 3 co. 1 lett. c) dello stesso DLgs. 446/97 contempla, tra i soggetti passivi d'imposta, le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate (in buona sostanza, le associazioni professionali e gli studi associati), ne deriva il relativo assoggettamento ad IRAP.
Secondo il Ministero dell'Economia, la debenza del tributo da parte degli studi associati e delle associazioni professionali era priva di incertezze anche per il passato. Tale affermazione appare discutibile, considerando che la questione dalla quale è derivata la citata sentenza 7371/2016 era stata sottoposta alle Sezioni Unite proprio in considerazione del contrasto giurisprudenziale creatosi sul punto.
Fonte: Interrogazione parlamentare 6.10.2016 n. 5-09690 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego