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Titolo: Solo l’importatore è sanzionabile per l’evasione dell’IVA   Data : 10/10/2016
Solo l’importatore è sanzionabile per l’evasione dell’IVA
La Corte di Cassazione, nella sentenza 7.10.2016 n. 42462, ha stabilito che il delitto di evasione dell’IVA all’importazione (artt. 67-70 del DPR 633/1972) quando riguarda importazioni dalla Svizzera ha natura istantanea e si consuma alla scadenza prevista per l’assolvimento dell’imposta. Esso, inoltre, è configurabile solo a carico dell’importatore della merce assoggettata al tributo e non anche di chi semplicemente la detenga dopo l’importazione (in senso contrario, si veda Cass. n. 42161/2010).
Sono respinte, inoltre, due questioni di legittimità costituzionale in relazione all’art. 3 Cost. In particolare:
- la prima, relativa all’omessa previsione nella fattispecie dell’art. 70 di una soglia di punibilità analoga a quella presente nel reato di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000 (omesso versamento IVA), in ragione della differenza strutturale tra le fattispecie;
- la seconda, relativa al fatto che l’art. 70 prevede diversità di trattamento sanzionatorio per l’evasione dell’IVA, da un lato, in cessioni all’interno, e, dall’altro, per importazioni, trattandosi di situazioni giuridiche diverse.
Fonte: Cass. pen. 7.10.2016 n. 42462 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.10.2016 - "Solo chi importa la merce risponde di evasione dell’IVA all’importazione" - Comellini
Sezione:   Autore : S.M.Perego