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Data Titolo Sezione Autore
22/03/2017 Nel modello polivalente anche le operazioni in contanti oltre i 3 mila euro S.M.Perego
22/03/2017 Scade il 31.3.2017 la presentazione della domanda per il bonus bonifica da amianto S.M.Perego
22/03/2017 Dai voucher al lavoro nero S.M.Perego
22/03/2017 Reintrodotto l’obbligo di presentazione del Modello INTRA2 S.M.Perego
22/03/2017 Con il DL 8/2017 in arrivo la proroga del termine per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
23/03/2017 Scade il 31.3.2017 l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
23/03/2017 Anche i soggetti esenti devono presentare lo spesometro trimestrale nel 2017 S.M.Perego
23/03/2017 In attesa delle risposte del MEF la formazione per i revisori legali S.M.Perego
24/03/2017 INPS – Sempre presentabile la domanda di pensione in regime “Opzione donna” S.M.Perego
24/03/2017 Al via il DL sulla proroga per la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego

Records 1681 to 1690 of 2397
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Titolo: Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati   Data : 10/10/2016
Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati
Con la sentenza 14.4.2016 n. 7371, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che le associazioni professionali e gli studi associati sono sempre soggetti ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l'esercizio dell'attività. Infatti, in base al secondo periodo dell'art. 2 del DLgs. 446/97, "l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta", dovendosi, quindi, prescindere dal requisito dell'autonoma organizzazione.
Con la risposta all'interrogazione parlamentare 6.10.2016 n. 5-09690, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che tale principio si applica anche ai periodi d'imposta anteriori a quello della pronuncia (e, quindi, anche all'anno 2015 e ai precedenti).
Infatti, secondo la risposta, nemmeno per il passato "si ravvisano profili di incertezza nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità e della prassi sull'assoggettamento ad IRAP dell'esercizio in forma associata delle attività professionali". In particolare, la sottoposizione della questione in esame alle Sezioni Unite è stata determinata non "da un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, bensì dalla (…) mancanza di un percorso argomentativo lineare nell'ambito delle pronunce delle diverse sezioni semplici".
Alla luce delle non poche sentenze di segno contrario a Cass. 7371/2016, tale ultima affermazione appare discutibile.
In ogni caso, nel capoverso finale della risposta si legge che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria "approfondiranno la tematica segnalata al fine di individuare le possibili soluzioni idonee a contemperare le esigenze dei contribuenti e le pretese erariali". È quindi auspicabile che, in seguito a tale ulteriore esame, venga scongiurata l'applicazione di sanzioni in capo agli studi associati e alle associazioni professionali che, fino al 2015, si siano ritenuti esclusi dal tributo.
Fonte: Cass. SS.UU. 7371/2016 - Interrogazione parlamentare 6.10.2016 n. 5-09690 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.10.2016 - "Studi associati soggetti ad IRAP anche per il passato" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego