Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
06/07/2015 Rent to buy - Inadempimento dell'inquilino e liberazione dell'immobile S.M.Perego
23/12/2014 RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTATORE AI FINI RETRIBUTIVI - APPLICAZIONE DELLE RITENUTE news S.M.Perego
21/03/2018 Responsabilità solidale tra committente e appaltatore S.M.Perego
23/12/2014 RESPONSABILITA’ FISCALE DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTARORE – ABOLIZIONE ANCHE AI FINI DELLE RITENUTE DA LAVORO DIPENDENTE news S.M.Perego
20/10/2015 Resta reato l’omesso versamento ritenute previdenziali S.M.Perego
09/04/2018 Restano 5 giorni per correggere gli scarti dei dati fattura S.M.Perego
10/10/2016 Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati S.M.Perego
01/03/2018 Rette asili nido – La fattura a chi paga Stefano M. Perego
07/08/2015 Rettifica di denunce mensili UniEmens anomale e provvisorie – Messaggio INPS S.M.Perego
08/04/2015 Reverse Charge - C.M. 14 del 27.3.2015 S.M.Perego

Records 2041 to 2050 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati   Data : 10/10/2016
Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati
Con la sentenza 14.4.2016 n. 7371, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che le associazioni professionali e gli studi associati sono sempre soggetti ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l'esercizio dell'attività. Infatti, in base al secondo periodo dell'art. 2 del DLgs. 446/97, "l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta", dovendosi, quindi, prescindere dal requisito dell'autonoma organizzazione.
Con la risposta all'interrogazione parlamentare 6.10.2016 n. 5-09690, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che tale principio si applica anche ai periodi d'imposta anteriori a quello della pronuncia (e, quindi, anche all'anno 2015 e ai precedenti).
Infatti, secondo la risposta, nemmeno per il passato "si ravvisano profili di incertezza nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità e della prassi sull'assoggettamento ad IRAP dell'esercizio in forma associata delle attività professionali". In particolare, la sottoposizione della questione in esame alle Sezioni Unite è stata determinata non "da un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, bensì dalla (…) mancanza di un percorso argomentativo lineare nell'ambito delle pronunce delle diverse sezioni semplici".
Alla luce delle non poche sentenze di segno contrario a Cass. 7371/2016, tale ultima affermazione appare discutibile.
In ogni caso, nel capoverso finale della risposta si legge che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria "approfondiranno la tematica segnalata al fine di individuare le possibili soluzioni idonee a contemperare le esigenze dei contribuenti e le pretese erariali". È quindi auspicabile che, in seguito a tale ulteriore esame, venga scongiurata l'applicazione di sanzioni in capo agli studi associati e alle associazioni professionali che, fino al 2015, si siano ritenuti esclusi dal tributo.
Fonte: Cass. SS.UU. 7371/2016 - Interrogazione parlamentare 6.10.2016 n. 5-09690 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.10.2016 - "Studi associati soggetti ad IRAP anche per il passato" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego