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24/07/2019 Immobili commerciali con proroga nel 2019 al via l’opzione alla cedolare secca S.M.Perego
24/07/2019 Sgravi INPS per le assunzioni dei percipienti il reddito di cittadinanza S.M.Perego
24/07/2019 Locazioni commerciali – la cedolare secca si applica solo alle persone fisiche S.M.Perego
24/07/2019 Proroga dei versamenti al 30.9.2019 per i contribuenti che svolgono attività con gli ISA S.M.Perego
24/07/2019 Procedura On-line semplificata per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
24/07/2019 La fattura differita sconta il campo “data” S.M.Perego
29/07/2019 Rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Scadenza entro il 31 luglio S.M.Perego
29/07/2019 Il pagamento degli oneri di riscatto sono a carico dei datori di lavoro S.M.Perego
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Records 2371 to 2380 of 2397
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Titolo: Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati   Data : 10/10/2016
Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati
Con la sentenza 14.4.2016 n. 7371, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che le associazioni professionali e gli studi associati sono sempre soggetti ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l'esercizio dell'attività. Infatti, in base al secondo periodo dell'art. 2 del DLgs. 446/97, "l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta", dovendosi, quindi, prescindere dal requisito dell'autonoma organizzazione.
Con la risposta all'interrogazione parlamentare 6.10.2016 n. 5-09690, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che tale principio si applica anche ai periodi d'imposta anteriori a quello della pronuncia (e, quindi, anche all'anno 2015 e ai precedenti).
Infatti, secondo la risposta, nemmeno per il passato "si ravvisano profili di incertezza nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità e della prassi sull'assoggettamento ad IRAP dell'esercizio in forma associata delle attività professionali". In particolare, la sottoposizione della questione in esame alle Sezioni Unite è stata determinata non "da un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, bensì dalla (…) mancanza di un percorso argomentativo lineare nell'ambito delle pronunce delle diverse sezioni semplici".
Alla luce delle non poche sentenze di segno contrario a Cass. 7371/2016, tale ultima affermazione appare discutibile.
In ogni caso, nel capoverso finale della risposta si legge che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria "approfondiranno la tematica segnalata al fine di individuare le possibili soluzioni idonee a contemperare le esigenze dei contribuenti e le pretese erariali". È quindi auspicabile che, in seguito a tale ulteriore esame, venga scongiurata l'applicazione di sanzioni in capo agli studi associati e alle associazioni professionali che, fino al 2015, si siano ritenuti esclusi dal tributo.
Fonte: Cass. SS.UU. 7371/2016 - Interrogazione parlamentare 6.10.2016 n. 5-09690 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.10.2016 - "Studi associati soggetti ad IRAP anche per il passato" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego