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Data Titolo Sezione Autore
19/10/2015 Esclusi da IRAP i produttori agricoli S.M.Perego
02/11/2016 Esclusi dagli obblighi previsti dal DL 193/2016 i minimi ed i forfetari S.M.Perego
20/05/2016 Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione S.M.Perego
09/12/2016 Esclusi dalla TASI i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale S.M.Perego
20/06/2016 Esclusi dalle agevolazioni gli immobili sottoposti a "prescrizioni di tutela indiretta" S.M.Perego
07/04/2017 Esclusi dallo spesometro i Commercianti al minuto e le agenzie di viaggi per gli importi inferiori a 3600 euro S.M.Perego
04/10/2016 Esclusione automatica dal VIES in assenza di invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
27/10/2015 Esclusioni da IMU non per tutti S.M.Perego
21/04/2016 Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto S.M.Perego
27/12/2018 Esente da bollo e registro la scrittura di riduzione del canone di affitto S.M.Perego

Records 681 to 690 of 2397
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Titolo: Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati   Data : 10/10/2016
Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati
Con la sentenza 14.4.2016 n. 7371, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che le associazioni professionali e gli studi associati sono sempre soggetti ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l'esercizio dell'attività. Infatti, in base al secondo periodo dell'art. 2 del DLgs. 446/97, "l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta", dovendosi, quindi, prescindere dal requisito dell'autonoma organizzazione.
Con la risposta all'interrogazione parlamentare 6.10.2016 n. 5-09690, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che tale principio si applica anche ai periodi d'imposta anteriori a quello della pronuncia (e, quindi, anche all'anno 2015 e ai precedenti).
Infatti, secondo la risposta, nemmeno per il passato "si ravvisano profili di incertezza nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità e della prassi sull'assoggettamento ad IRAP dell'esercizio in forma associata delle attività professionali". In particolare, la sottoposizione della questione in esame alle Sezioni Unite è stata determinata non "da un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, bensì dalla (…) mancanza di un percorso argomentativo lineare nell'ambito delle pronunce delle diverse sezioni semplici".
Alla luce delle non poche sentenze di segno contrario a Cass. 7371/2016, tale ultima affermazione appare discutibile.
In ogni caso, nel capoverso finale della risposta si legge che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria "approfondiranno la tematica segnalata al fine di individuare le possibili soluzioni idonee a contemperare le esigenze dei contribuenti e le pretese erariali". È quindi auspicabile che, in seguito a tale ulteriore esame, venga scongiurata l'applicazione di sanzioni in capo agli studi associati e alle associazioni professionali che, fino al 2015, si siano ritenuti esclusi dal tributo.
Fonte: Cass. SS.UU. 7371/2016 - Interrogazione parlamentare 6.10.2016 n. 5-09690 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.10.2016 - "Studi associati soggetti ad IRAP anche per il passato" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego