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18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
17/05/2016 I forfetari restano soggetti ai controlli con la compilazione del quadro RS S.M.Perego
26/05/2016 I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite S.M.Perego
12/04/2018 I lavoratori autonomi sono sempre esclusi dalle presunzioni legali S.M.Perego
26/11/2015 I medici di base esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
16/12/2015 I medici di base sono esclusi da IRAP S.M.Perego
26/07/2016 I mutui ipotecari a favore di giovani coppie, famiglie numerose o con disabili esenti da imposte e bolli S.M.Perego
04/11/2015 I notai consigliano la vendita all’asta anche tra privati S.M.Perego
26/02/2016 I notai deducono dall’IRAP i contributi repertoriali S.M.Perego

Records 821 to 830 of 2397
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Titolo: Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati   Data : 10/10/2016
Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati
Con la sentenza 14.4.2016 n. 7371, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che le associazioni professionali e gli studi associati sono sempre soggetti ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l'esercizio dell'attività. Infatti, in base al secondo periodo dell'art. 2 del DLgs. 446/97, "l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta", dovendosi, quindi, prescindere dal requisito dell'autonoma organizzazione.
Con la risposta all'interrogazione parlamentare 6.10.2016 n. 5-09690, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che tale principio si applica anche ai periodi d'imposta anteriori a quello della pronuncia (e, quindi, anche all'anno 2015 e ai precedenti).
Infatti, secondo la risposta, nemmeno per il passato "si ravvisano profili di incertezza nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità e della prassi sull'assoggettamento ad IRAP dell'esercizio in forma associata delle attività professionali". In particolare, la sottoposizione della questione in esame alle Sezioni Unite è stata determinata non "da un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, bensì dalla (…) mancanza di un percorso argomentativo lineare nell'ambito delle pronunce delle diverse sezioni semplici".
Alla luce delle non poche sentenze di segno contrario a Cass. 7371/2016, tale ultima affermazione appare discutibile.
In ogni caso, nel capoverso finale della risposta si legge che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria "approfondiranno la tematica segnalata al fine di individuare le possibili soluzioni idonee a contemperare le esigenze dei contribuenti e le pretese erariali". È quindi auspicabile che, in seguito a tale ulteriore esame, venga scongiurata l'applicazione di sanzioni in capo agli studi associati e alle associazioni professionali che, fino al 2015, si siano ritenuti esclusi dal tributo.
Fonte: Cass. SS.UU. 7371/2016 - Interrogazione parlamentare 6.10.2016 n. 5-09690 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.10.2016 - "Studi associati soggetti ad IRAP anche per il passato" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego