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17/03/2017 Legittimo il limite di 700 mila euro per la compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
22/03/2017 Nel modello polivalente anche le operazioni in contanti oltre i 3 mila euro S.M.Perego
17/03/2017 Imposta di bollo limitata per la registrazione delle opere protette all’RPG S.M.Perego
16/03/2017 INPS - Presentazione dell'istanza telematica per gli incentivi occupazione giovani e Sud S.M.Perego
16/03/2017 Parte il programma di formazione continua dei revisori S.M.Perego
16/03/2017 Pubblicate le modalità attuative per il credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali per il 2017 S.M.Perego
15/03/2017 INPS – Non scade la domanda al Fondo di integrazione salariale (FIS) S.M.Perego
15/03/2017 Siglato l’accordo sulle richieste dei conti svizzeri detenuti da soggetti italiani S.M.Perego
17/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni applicative per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
20/04/2017 Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sull’acquisto di immobili S.M.Perego

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Titolo: I termini per gli accertamenti scontano scadenze diverse   Data : 10/10/2016
I termini per gli accertamenti hanno scadenze diverse
In materia di imposte dirette e IVA vi sono tre tipi di decadenza per l'attività di accertamento.
In particolare, in riferimento:
- al regime premiale per chi utilizza gli studi di settore e alle condizioni individuate dai provvedimenti attuativi, è prevista la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ex art. 43 DPR 600/73 e art. 57 co. 1 DPR 633/72 (per beneficiare della riduzione, occorre che i dati esposti nel modello relativo agli studi di settore siano fedeli);
- al regime previsto fino al 2015 (artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, ante le modifiche della L. 208/2015), gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- al regime decorrente dal periodo d'imposta 2016 (artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, come modificati dalla L. 208/2015), gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (pertanto, l'annualità 2016 può essere accertata entro il 31.12.2022).
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 10.10.2016, p. 18 - "Un tris di termini per regolare la decadenza" - Chiametti
Sezione:   Autore : S.M.Perego