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Data Titolo Sezione Autore
30/07/2018 I contributi INPS versati alla Gestione Separata erroneamente considerati contributi integrativi S.M.Perego
16/07/2018 Fatturazione elettronica – Rileva l'indirizzo telematico S.M.Perego
27/11/2018 Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica vincolata dalla data del bonifico bancario S.M.Perego
13/11/2018 Escluse dall'obbligo di invio al SdI le operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
20/11/2018 Incompatibile per il Garante della privacy l’attuale impostazione sulla fattura elettronica S.M.Perego
21/11/2018 Fatturazione elettronica – Nessuna proroga ma adeguata alle richieste del Garante privacy S.M.Perego
21/11/2018 Pubblicati i nuovi elenchi per l'applicazione dello Split Payment nell’anno 2019 S.M.Perego
23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego

Records 1971 to 1980 of 2397
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Titolo: I termini per gli accertamenti scontano scadenze diverse   Data : 10/10/2016
I termini per gli accertamenti hanno scadenze diverse
In materia di imposte dirette e IVA vi sono tre tipi di decadenza per l'attività di accertamento.
In particolare, in riferimento:
- al regime premiale per chi utilizza gli studi di settore e alle condizioni individuate dai provvedimenti attuativi, è prevista la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ex art. 43 DPR 600/73 e art. 57 co. 1 DPR 633/72 (per beneficiare della riduzione, occorre che i dati esposti nel modello relativo agli studi di settore siano fedeli);
- al regime previsto fino al 2015 (artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, ante le modifiche della L. 208/2015), gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- al regime decorrente dal periodo d'imposta 2016 (artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, come modificati dalla L. 208/2015), gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (pertanto, l'annualità 2016 può essere accertata entro il 31.12.2022).
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 10.10.2016, p. 18 - "Un tris di termini per regolare la decadenza" - Chiametti
Sezione:   Autore : S.M.Perego