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Data Titolo Sezione Autore
27/07/2010 UG69U Studi di settore news S.M.Perego
28/01/2019 Ulteriore proroga dei versamenti INAIL per i soggetti agli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego
04/11/2016 Ulteriore proroga ed aumenti per le detrazioni finalizzate al recupero edilizo S.M.Perego
23/04/2016 Ulteriore svolta per il canone RAI 2016 S.M.Perego
07/04/2017 Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sugli iper-ammortamenti S.M.Perego
16/07/2018 Ulteriori chiarimenti sui beni finiti di valore significativo S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
19/04/2016 Ulteriori chiarimenti sul Regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
14/03/2017 Ulteriori chiarimenti sulla c.d. residenza fiscale persone fisiche S.M.Perego
28/06/2019 Ulteriori chiarimenti sulle deleghe agli intermediari per i corrispettivi S.M.Perego

Records 2351 to 2360 of 2397
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Titolo: I termini per gli accertamenti scontano scadenze diverse   Data : 10/10/2016
I termini per gli accertamenti hanno scadenze diverse
In materia di imposte dirette e IVA vi sono tre tipi di decadenza per l'attività di accertamento.
In particolare, in riferimento:
- al regime premiale per chi utilizza gli studi di settore e alle condizioni individuate dai provvedimenti attuativi, è prevista la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ex art. 43 DPR 600/73 e art. 57 co. 1 DPR 633/72 (per beneficiare della riduzione, occorre che i dati esposti nel modello relativo agli studi di settore siano fedeli);
- al regime previsto fino al 2015 (artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, ante le modifiche della L. 208/2015), gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- al regime decorrente dal periodo d'imposta 2016 (artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, come modificati dalla L. 208/2015), gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (pertanto, l'annualità 2016 può essere accertata entro il 31.12.2022).
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 10.10.2016, p. 18 - "Un tris di termini per regolare la decadenza" - Chiametti
Sezione:   Autore : S.M.Perego