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26/04/2016 La riforma del catasto sconta nuovi prelievi S.M.Perego
20/04/2016 La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo S.M.Perego
27/04/2016 Entro il 16.5.2016 l’opposizione al canone RAI S.M.Perego
20/04/2016 I rimborsi sulle spese sanitarie entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
28/04/2016 Non è obbligatorio riportare in dichiarazione il codice identificativo del contratto di locazione S.M.Perego
28/04/2016 Il canone RAI ora è sempre subordinato all’utenza elettrica S.M.Perego
28/04/2016 Dal 15.5.2016 saranno ridotti gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
28/04/2016 L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa” S.M.Perego
28/04/2016 Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi per lavori straordinari costituisce forza maggiore S.M.Perego
29/04/2016 Maternità e congedi parentali – Novità INPS S.M.Perego

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Titolo: I termini per gli accertamenti scontano scadenze diverse   Data : 10/10/2016
I termini per gli accertamenti hanno scadenze diverse
In materia di imposte dirette e IVA vi sono tre tipi di decadenza per l'attività di accertamento.
In particolare, in riferimento:
- al regime premiale per chi utilizza gli studi di settore e alle condizioni individuate dai provvedimenti attuativi, è prevista la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ex art. 43 DPR 600/73 e art. 57 co. 1 DPR 633/72 (per beneficiare della riduzione, occorre che i dati esposti nel modello relativo agli studi di settore siano fedeli);
- al regime previsto fino al 2015 (artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, ante le modifiche della L. 208/2015), gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- al regime decorrente dal periodo d'imposta 2016 (artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, come modificati dalla L. 208/2015), gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (pertanto, l'annualità 2016 può essere accertata entro il 31.12.2022).
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 10.10.2016, p. 18 - "Un tris di termini per regolare la decadenza" - Chiametti
Sezione:   Autore : S.M.Perego