Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
06/12/2016 F24 in contanti anche se superiori ai 1.000 euro S.M.Perego
01/03/2016 Fa sempre cumulo il riscatto della laurea – INPS 29.2.2016 S.M.Perego
22/10/2015 FAQ sul nuovo APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego
20/03/2015 Fattura Elettronica - Alcune semplificazioni news S.M.Perego
14/01/2019 Fattura elettronica - Alcuni chiarimenti sull'indirizzo telematico S.M.Perego
07/11/2018 Fattura elettronica – Intermediari in difficoltà con le deleghe S.M.Perego
26/10/2018 Fattura elettronica – La delega diretta comporta alcune difficoltà S.M.Perego
12/10/2018 Fattura elettronica – Novità su detrazione e numerazione S.M.Perego
23/01/2019 Fattura elettronica – Per i privati cittadini vale la copia analogica S.M.Perego
29/09/2018 Fattura elettronica – Questioni irrisolte S.M.Perego

Records 721 to 730 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: I termini per gli accertamenti scontano scadenze diverse   Data : 10/10/2016
I termini per gli accertamenti hanno scadenze diverse
In materia di imposte dirette e IVA vi sono tre tipi di decadenza per l'attività di accertamento.
In particolare, in riferimento:
- al regime premiale per chi utilizza gli studi di settore e alle condizioni individuate dai provvedimenti attuativi, è prevista la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ex art. 43 DPR 600/73 e art. 57 co. 1 DPR 633/72 (per beneficiare della riduzione, occorre che i dati esposti nel modello relativo agli studi di settore siano fedeli);
- al regime previsto fino al 2015 (artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, ante le modifiche della L. 208/2015), gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- al regime decorrente dal periodo d'imposta 2016 (artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, come modificati dalla L. 208/2015), gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (pertanto, l'annualità 2016 può essere accertata entro il 31.12.2022).
Fonte: Notiziario Eutekne - Il Sole - 24 Ore del 10.10.2016, p. 18 - "Un tris di termini per regolare la decadenza" - Chiametti
Sezione:   Autore : S.M.Perego