Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
01/06/2016 Solo i fabbricati accatastati in A/6 e D/10 possono essere considerati rurali S.M.Perego
28/10/2015 Solo l’acquirente paga l’IVA se non si vede riconosciute le agevolazioni prima casa S.M.Perego
10/10/2016 Solo l’importatore č sanzionabile per l’evasione dell’IVA S.M.Perego
10/05/2017 Solo la rinuncia al ricorso salva dalle spese S.M.Perego
15/06/2015 Somme dovute per l’inosservanza della normativa catastale - Versamento mediante il modello F24 S.M.Perego
24/06/2016 Sono indetraibili gli interessi contratti dalla cooperativa edilizia S.M.Perego
30/04/2015 Sono pervenute dall’INPS le istruzioni relative alle iscrizioni ai sindacati S.M.Perego
30/06/2016 Sono sempre detraibili le spese sostenute nel c.d. “mini condominio” S.M.Perego
30/06/2017 Sono soggetti ad IVA il trasporto di beni in esportazione verso soggetti diversi dall'esportatore S.M.Perego
20/10/2015 Soppresso il lavoro a progetto restano i Co.co.co. S.M.Perego

Records 2261 to 2270 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato   Data : 10/10/2016
Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato
Ai sensi dell'art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, l'IMU sostituisce, oltre all'ICI, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati. La circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2013 n. 5, ribadendo quanto era già affermato dalla circ. Min. Economia e Finanze n. 3/DF/2012, ha precisato che si considerano immobili non locati anche quelli dati in comodato d'uso gratuito.
Inoltre, dall'anno 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%.
In generale, quindi, anche con riferimento ai redditi dei fabbricati concessi in comodato d'uso gratuito, l'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali dovute (tali immobili devono comunque essere dichiarati nel modello UNICO), salvo che tale immobile sia ubicato nello stesso Comune dell'abitazione principale del locatore/comodante.
In relazione al contratto di comodato d'uso gratuito, l'immobile può essere concesso a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli) che la destinano ad abitazione principale oppure ad altri soggetti. Mentre, nel secondo caso, ai fini dell'IMU (ma anche della TASI considerato che la base imponibile è la stessa), gli immobili sono assoggettati all'imposta nei modi ordinari senza alcuna riduzione, nel primo caso, il co. 3 dell'art. 13 del DL 201/2011 prevede, dall'1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU (e della TASI) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale purché nel Comune stesso si possieda, come unità abitativa, solamente quella adibita ad abitazione principale.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.10.2016 - "Casa in comodato, regole IRPEF e IMU “intrecciate”" - Spina - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego