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04/07/2019 Esclusa l’applicazione di sanzioni per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi del secondo semestre 2019 S.M.Perego
06/07/2019 Controlli formali soggetti a semplificazioni S.M.Perego
06/07/2019 Escluse le sanzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi sino al 31.12.2019 S.M.Perego
10/07/2019 Dichiarazione IVA alternativa alla LIPE S.M.Perego
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24/07/2019 Ridotte le detrazioni agli autotrasportatori per il 2018 S.M.Perego
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Titolo: Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato   Data : 10/10/2016
Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato
Ai sensi dell'art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, l'IMU sostituisce, oltre all'ICI, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati. La circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2013 n. 5, ribadendo quanto era già affermato dalla circ. Min. Economia e Finanze n. 3/DF/2012, ha precisato che si considerano immobili non locati anche quelli dati in comodato d'uso gratuito.
Inoltre, dall'anno 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%.
In generale, quindi, anche con riferimento ai redditi dei fabbricati concessi in comodato d'uso gratuito, l'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali dovute (tali immobili devono comunque essere dichiarati nel modello UNICO), salvo che tale immobile sia ubicato nello stesso Comune dell'abitazione principale del locatore/comodante.
In relazione al contratto di comodato d'uso gratuito, l'immobile può essere concesso a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli) che la destinano ad abitazione principale oppure ad altri soggetti. Mentre, nel secondo caso, ai fini dell'IMU (ma anche della TASI considerato che la base imponibile è la stessa), gli immobili sono assoggettati all'imposta nei modi ordinari senza alcuna riduzione, nel primo caso, il co. 3 dell'art. 13 del DL 201/2011 prevede, dall'1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU (e della TASI) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale purché nel Comune stesso si possieda, come unità abitativa, solamente quella adibita ad abitazione principale.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.10.2016 - "Casa in comodato, regole IRPEF e IMU “intrecciate”" - Spina - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego