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06/10/2015 Possibile sanare l’assenza del visto di conformità S.M.Perego
06/10/2015 Ravvedimento operoso in presenza di violazioni commesse nel quadro RW S.M.Perego
07/10/2015 Permangono dubbi applicativi sull’istanza integrativa alla “Voluntary disclosure” S.M.Perego
12/10/2015 L’atto di costituzione del trust escluso dalle imposte ipotecarie e catastali S.M.Perego
12/10/2015 Prorogato al 16.10.2015 il termine per la presentazione delle istanze per accedere al credito d’imposta per le strutture alberghiere S.M.Perego
12/10/2015 Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 24.9.2015 n. 158 relativo alla riforma delle sanzioni amministrative tributarie. S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
12/10/2015 Tra le novità del D.Lgs. 139/2015 vi sono i costi di ricerca e pubblicità S.M.Perego
13/10/2015 Aggiornati gli indici biennali da accertamento sintetico (Redditometro) S.M.Perego
13/10/2015 Anche nel 2016 prosegue la proroga dei bonus edilizi del 65% e del 50%. S.M.Perego

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Titolo: Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato   Data : 10/10/2016
Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato
Ai sensi dell'art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, l'IMU sostituisce, oltre all'ICI, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati. La circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2013 n. 5, ribadendo quanto era già affermato dalla circ. Min. Economia e Finanze n. 3/DF/2012, ha precisato che si considerano immobili non locati anche quelli dati in comodato d'uso gratuito.
Inoltre, dall'anno 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%.
In generale, quindi, anche con riferimento ai redditi dei fabbricati concessi in comodato d'uso gratuito, l'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali dovute (tali immobili devono comunque essere dichiarati nel modello UNICO), salvo che tale immobile sia ubicato nello stesso Comune dell'abitazione principale del locatore/comodante.
In relazione al contratto di comodato d'uso gratuito, l'immobile può essere concesso a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli) che la destinano ad abitazione principale oppure ad altri soggetti. Mentre, nel secondo caso, ai fini dell'IMU (ma anche della TASI considerato che la base imponibile è la stessa), gli immobili sono assoggettati all'imposta nei modi ordinari senza alcuna riduzione, nel primo caso, il co. 3 dell'art. 13 del DL 201/2011 prevede, dall'1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU (e della TASI) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale purché nel Comune stesso si possieda, come unità abitativa, solamente quella adibita ad abitazione principale.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.10.2016 - "Casa in comodato, regole IRPEF e IMU “intrecciate”" - Spina - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego