Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
06/03/2017 Dal 1° luglio ulteriori notifiche sulla PEC – Anche ai privati S.M.Perego
02/03/2016 Dal 12.3.2016 le dimissioni si presentano solo telematicamente S.M.Perego
13/01/2016 Dal 13.1.2016 è possibile presentare le istanze telematiche per accedere alle agevolazioni per le imprese S.M.Perego
12/12/2016 Dal 13.12.2016 le opzioni per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
08/05/2019 Dal 15 maggio in vigore la nuova modulistica del Registro delle imprese e del REA S.M.Perego
28/04/2016 Dal 15.5.2016 saranno ridotti gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
05/04/2017 Dal 15.5.2017 ridotto il tasso di mora al 3,50% S.M.Perego
03/08/2016 Dal 15.9.2016 è possibile richiedere il rimborso del canone RAI non dovuto S.M.Perego
14/04/2017 Dal 19 aprile la tracciabilità d’origine si estende ai prodotti lattiero-caseari S.M.Perego
15/12/2016 Dal 19 dicembre PREGEO si aggiorna alla versione 10 S.M.Perego

Records 441 to 450 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato   Data : 10/10/2016
Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato
Ai sensi dell'art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, l'IMU sostituisce, oltre all'ICI, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati. La circ. Agenzia delle Entrate 11.3.2013 n. 5, ribadendo quanto era già affermato dalla circ. Min. Economia e Finanze n. 3/DF/2012, ha precisato che si considerano immobili non locati anche quelli dati in comodato d'uso gratuito.
Inoltre, dall'anno 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%.
In generale, quindi, anche con riferimento ai redditi dei fabbricati concessi in comodato d'uso gratuito, l'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali dovute (tali immobili devono comunque essere dichiarati nel modello UNICO), salvo che tale immobile sia ubicato nello stesso Comune dell'abitazione principale del locatore/comodante.
In relazione al contratto di comodato d'uso gratuito, l'immobile può essere concesso a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli) che la destinano ad abitazione principale oppure ad altri soggetti. Mentre, nel secondo caso, ai fini dell'IMU (ma anche della TASI considerato che la base imponibile è la stessa), gli immobili sono assoggettati all'imposta nei modi ordinari senza alcuna riduzione, nel primo caso, il co. 3 dell'art. 13 del DL 201/2011 prevede, dall'1.1.2016, una riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU (e della TASI) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale purché nel Comune stesso si possieda, come unità abitativa, solamente quella adibita ad abitazione principale.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.10.2016 - "Casa in comodato, regole IRPEF e IMU “intrecciate”" - Spina - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego