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04/10/2016 L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
04/10/2016 Esclusione automatica dal VIES in assenza di invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
06/10/2016 Parte la trasmissione telematica della dichiarazione IMU S.M.Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego
06/10/2016 Opera la presunzione di cessione in assenza dei beni presso l’impresa S.M.Perego
06/10/2016 Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016 S.M.Perego
06/10/2016 Per gli acquisti di aree PEEP opera sempre l’agevolazione S.M.Perego
07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
07/10/2016 Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso S.M.Perego

Records 1291 to 1300 of 2397
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Titolo: La Cassazione si pronuncia sulla possibile dichiarazione infedele   Data : 11/10/2016
La Cassazione si pronuncia sulla possibile dichiarazione infedele
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 42744 del 10.10.2016, si pronuncia su un caso che implica la disciplina sopravvenuta del reato di dichiarazione infedele, applicabile retroattivamente anche ai processi in corso in virtù del principio del “favor rei”.
Il DLgs. 158/2015 ha, infatti, innalzato le soglie di punibilità previste dall'art. 4 del DLgs. 74/2000, tra l'altro, innalzando anche la soglia massima superata la quale è possibile prescindere dall’accertamento della incidenza percentuale dell'importo sottratto al calcolo della tassazione, rispetto all'intero coacervo degli elementi positivi realizzati nel corso dell'anno di imposta (pari al 10 percento).
Oggi, nelle ipotesi in cui non venga raggiunta la somma di 3.000.000 di euro - come nel caso di specie - per ordinare il sequestro preventivo del profitto del reato tributario sarà necessario addurre degli elementi, almeno indiziari, del superamento dell'altra soglia prevista del 10 percento.
Riguardando il caso concreto un'attività di organizzazione di manifestazioni sportive, il calcolo di tale percentuale potrà basarsi anche sul controvalore nominale "normale" dei biglietti omaggio, detratta la quota esente del 5% di essi, secondo la previsione di cui alla normativa di settore.
Fonte: Cass. pen. 10.10.2016 n. 42744 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.10.2016 - "Biglietti gratis rilevanti nel calcolo della soglia per dichiarazione infedele" - Artusi
Sezione:   Autore : Stefano M. Perego