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Data Titolo Sezione Autore
22/12/2017 Permangono i dubbi sulla detraibilità dell’IVA per le fatture a cavallo dell’anno S.M.Perego
04/03/2016 Permangono perplessità sulla detrazione del 65% per le schermature solari S.M.Perego
18/11/2015 Perplessi i commercialisti sulla depenalizzazione sull’antiriciclaggio S.M.Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego
10/01/2018 Più celeri i rimborsi fiscali S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
27/04/2017 Possibile applicare la cedolare secca anche alle locazioni brevi ma a particolari condizioni S.M.Perego
18/06/2015 Possibile il ravvedimento operoso del primo acconto IMU e TASI S.M.Perego
16/12/2015 Possibile il ravvedimento operoso per il saldo IMU 2015 S.M.Perego

Records 1861 to 1870 of 2397
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Titolo: La Cassazione si pronuncia sulla possibile dichiarazione infedele   Data : 11/10/2016
La Cassazione si pronuncia sulla possibile dichiarazione infedele
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 42744 del 10.10.2016, si pronuncia su un caso che implica la disciplina sopravvenuta del reato di dichiarazione infedele, applicabile retroattivamente anche ai processi in corso in virtù del principio del “favor rei”.
Il DLgs. 158/2015 ha, infatti, innalzato le soglie di punibilità previste dall'art. 4 del DLgs. 74/2000, tra l'altro, innalzando anche la soglia massima superata la quale è possibile prescindere dall’accertamento della incidenza percentuale dell'importo sottratto al calcolo della tassazione, rispetto all'intero coacervo degli elementi positivi realizzati nel corso dell'anno di imposta (pari al 10 percento).
Oggi, nelle ipotesi in cui non venga raggiunta la somma di 3.000.000 di euro - come nel caso di specie - per ordinare il sequestro preventivo del profitto del reato tributario sarà necessario addurre degli elementi, almeno indiziari, del superamento dell'altra soglia prevista del 10 percento.
Riguardando il caso concreto un'attività di organizzazione di manifestazioni sportive, il calcolo di tale percentuale potrà basarsi anche sul controvalore nominale "normale" dei biglietti omaggio, detratta la quota esente del 5% di essi, secondo la previsione di cui alla normativa di settore.
Fonte: Cass. pen. 10.10.2016 n. 42744 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.10.2016 - "Biglietti gratis rilevanti nel calcolo della soglia per dichiarazione infedele" - Artusi
Sezione:   Autore : Stefano M. Perego