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25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego

Records 2011 to 2020 of 2397
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Titolo: La Cassazione si pronuncia sulla possibile dichiarazione infedele   Data : 11/10/2016
La Cassazione si pronuncia sulla possibile dichiarazione infedele
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 42744 del 10.10.2016, si pronuncia su un caso che implica la disciplina sopravvenuta del reato di dichiarazione infedele, applicabile retroattivamente anche ai processi in corso in virtù del principio del “favor rei”.
Il DLgs. 158/2015 ha, infatti, innalzato le soglie di punibilità previste dall'art. 4 del DLgs. 74/2000, tra l'altro, innalzando anche la soglia massima superata la quale è possibile prescindere dall’accertamento della incidenza percentuale dell'importo sottratto al calcolo della tassazione, rispetto all'intero coacervo degli elementi positivi realizzati nel corso dell'anno di imposta (pari al 10 percento).
Oggi, nelle ipotesi in cui non venga raggiunta la somma di 3.000.000 di euro - come nel caso di specie - per ordinare il sequestro preventivo del profitto del reato tributario sarà necessario addurre degli elementi, almeno indiziari, del superamento dell'altra soglia prevista del 10 percento.
Riguardando il caso concreto un'attività di organizzazione di manifestazioni sportive, il calcolo di tale percentuale potrà basarsi anche sul controvalore nominale "normale" dei biglietti omaggio, detratta la quota esente del 5% di essi, secondo la previsione di cui alla normativa di settore.
Fonte: Cass. pen. 10.10.2016 n. 42744 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.10.2016 - "Biglietti gratis rilevanti nel calcolo della soglia per dichiarazione infedele" - Artusi
Sezione:   Autore : Stefano M. Perego