Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
27/11/2018 Nuovo regime forfetario ex L. 190/2014 con dubbi S.M.Perego
27/11/2018 Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico S.M.Perego
30/11/2018 Esonero parziale per medici e farmacie dalla fattura elettronica S.M.Perego
30/11/2018 Obbligo di fatturazione elettronica - FAQ Agenzia delle Entrate S.M.Perego
03/12/2018 La mancata comunicazione all'ENEA comporta delle sanzioni S.M.Perego
03/12/2018 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
03/12/2018 Esterometro con obbligo dall’1.1.2019 S.M.Perego
21/12/2018 Aggiornate le tabelle ACI per il 2019 S.M.Perego
08/12/2018 Quale detrazione per gli infissi tra gli oneri detraibili S.M.Perego
20/12/2018 Trasmissione telematica dei corrispettivi all’ultima chiamata S.M.Perego

Records 2091 to 2100 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La Cassazione si pronuncia sulla possibile dichiarazione infedele   Data : 11/10/2016
La Cassazione si pronuncia sulla possibile dichiarazione infedele
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 42744 del 10.10.2016, si pronuncia su un caso che implica la disciplina sopravvenuta del reato di dichiarazione infedele, applicabile retroattivamente anche ai processi in corso in virtù del principio del “favor rei”.
Il DLgs. 158/2015 ha, infatti, innalzato le soglie di punibilità previste dall'art. 4 del DLgs. 74/2000, tra l'altro, innalzando anche la soglia massima superata la quale è possibile prescindere dall’accertamento della incidenza percentuale dell'importo sottratto al calcolo della tassazione, rispetto all'intero coacervo degli elementi positivi realizzati nel corso dell'anno di imposta (pari al 10 percento).
Oggi, nelle ipotesi in cui non venga raggiunta la somma di 3.000.000 di euro - come nel caso di specie - per ordinare il sequestro preventivo del profitto del reato tributario sarà necessario addurre degli elementi, almeno indiziari, del superamento dell'altra soglia prevista del 10 percento.
Riguardando il caso concreto un'attività di organizzazione di manifestazioni sportive, il calcolo di tale percentuale potrà basarsi anche sul controvalore nominale "normale" dei biglietti omaggio, detratta la quota esente del 5% di essi, secondo la previsione di cui alla normativa di settore.
Fonte: Cass. pen. 10.10.2016 n. 42744 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.10.2016 - "Biglietti gratis rilevanti nel calcolo della soglia per dichiarazione infedele" - Artusi
Sezione:   Autore : Stefano M. Perego