Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego

Records 1251 to 1260 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: È sempre necessario allegare la nota spese in primo grado   Data : 11/10/2016
È sempre necessario allegare la nota spese in primo grado
Secondo il censurabile orientamento del Ministero dell'Economia (direttiva 14.12.2012 n. 2), se il contribuente, totalmente vincitore nel merito in primo grado, appella incidentalmente la sentenza sulla compensazione delle spese processuali, il contributo unificato è dovuto calcolando il valore sulle spese sostenute dal contribuente per il primo grado. Ciò sebbene l'art. 14 del DPR 115/2002 rinvii all'art. 12 del DLgs. 546/92, che fa riferimento alla sola maggiore imposta richiesta nell'atto.
Possono sorgere problemi se il difensore, in primo grado, non ha allegato la nota spese.
Il valore, accogliendo la giurisprudenza secondo cui, in tal caso, la condanna alla rifusione delle spese può riguardare solo quelle emergenti dagli atti del processo (Cass. 7.7.2006 n. 15557 e 7.7.2006 n. 15431), potrebbe essere quantificato in base all'entità del contributo unificato pagato per il primo grado, unica spesa che si nota dagli atti del processo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.10.2016 - "Il mancato deposito della nota spese complica il contributo unificato" - Cissello
Sezione:   Autore : Stefano M. Perego