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20/10/2015 Nuova IMU nel 2016 per i macchinari imbullonati a terra S.M.Perego
14/12/2017 Nuova lettera d'incarico professionale per gli adempimenti in materia di lavoro S.M.Perego
02/03/2017 Nuova modifica alle istruzione del Mod. 730/2017 S.M.Perego
20/04/2018 Nuova Privacy in vigore dal 25.5.2018 S.M.Perego
04/08/2016 Nuova riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti alla data dell’1.7.2016 S.M.Perego
27/12/2018 Nuova riapertura dei termini per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni S.M.Perego
24/07/2019 Nuova Sabatini – modificata l’erogazione del contributo S.M.Perego
27/12/2016 Nuova soglia per la determinazione del reddito in regime forfetario per le associazioni sportive S.M.Perego
03/05/2017 Nuova stretta alle compensazioni estesa a tutti i tributi S.M.Perego

Records 1681 to 1690 of 2397
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Titolo: È sempre necessario allegare la nota spese in primo grado   Data : 11/10/2016
È sempre necessario allegare la nota spese in primo grado
Secondo il censurabile orientamento del Ministero dell'Economia (direttiva 14.12.2012 n. 2), se il contribuente, totalmente vincitore nel merito in primo grado, appella incidentalmente la sentenza sulla compensazione delle spese processuali, il contributo unificato è dovuto calcolando il valore sulle spese sostenute dal contribuente per il primo grado. Ciò sebbene l'art. 14 del DPR 115/2002 rinvii all'art. 12 del DLgs. 546/92, che fa riferimento alla sola maggiore imposta richiesta nell'atto.
Possono sorgere problemi se il difensore, in primo grado, non ha allegato la nota spese.
Il valore, accogliendo la giurisprudenza secondo cui, in tal caso, la condanna alla rifusione delle spese può riguardare solo quelle emergenti dagli atti del processo (Cass. 7.7.2006 n. 15557 e 7.7.2006 n. 15431), potrebbe essere quantificato in base all'entità del contributo unificato pagato per il primo grado, unica spesa che si nota dagli atti del processo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.10.2016 - "Il mancato deposito della nota spese complica il contributo unificato" - Cissello
Sezione:   Autore : Stefano M. Perego