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15/06/2015 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E DEI VERSAMENTI - SANZIONI APPLICABILI S.M.Perego
15/06/2015 Decadenza dall’agevolazione “Prima Casa” - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
15/06/2015 Somme dovute per l’inosservanza della normativa catastale - Versamento mediante il modello F24 S.M.Perego
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Records 581 to 590 of 2397
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Titolo: È sempre necessario allegare la nota spese in primo grado   Data : 11/10/2016
È sempre necessario allegare la nota spese in primo grado
Secondo il censurabile orientamento del Ministero dell'Economia (direttiva 14.12.2012 n. 2), se il contribuente, totalmente vincitore nel merito in primo grado, appella incidentalmente la sentenza sulla compensazione delle spese processuali, il contributo unificato è dovuto calcolando il valore sulle spese sostenute dal contribuente per il primo grado. Ciò sebbene l'art. 14 del DPR 115/2002 rinvii all'art. 12 del DLgs. 546/92, che fa riferimento alla sola maggiore imposta richiesta nell'atto.
Possono sorgere problemi se il difensore, in primo grado, non ha allegato la nota spese.
Il valore, accogliendo la giurisprudenza secondo cui, in tal caso, la condanna alla rifusione delle spese può riguardare solo quelle emergenti dagli atti del processo (Cass. 7.7.2006 n. 15557 e 7.7.2006 n. 15431), potrebbe essere quantificato in base all'entità del contributo unificato pagato per il primo grado, unica spesa che si nota dagli atti del processo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.10.2016 - "Il mancato deposito della nota spese complica il contributo unificato" - Cissello
Sezione:   Autore : Stefano M. Perego