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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2017 Alcuni chiarimenti sulle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie S.M.Perego
12/12/2017 Alcuni dubbi sull’IMU dovuta per i terreni agricoli di C.D. e I.A.P. S.M.Perego
20/10/2015 Alcuni dubbi sull’innalzamento del limite all’utilizzo del denaro contante S.M.Perego
07/09/2016 Alcuni dubbi sulle operazioni in bitcoin ed il quadro RW S.M.Perego
17/09/2011 Aliquota IVA 21% news S.M.Perego
15/07/2016 All’accertamento da redditometro si può opporre la “Voluntary disclosure” S.M.Perego
06/12/2016 All’omessa proroga di comunicazione della cedolare secca si applicano solo le sanzioni S.M.Perego
04/05/2017 Alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sono chiamati tutti i contribuenti S.M.Perego
07/09/2016 Alla partenza la trasmissione telematica delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
18/07/2016 Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5% S.M.Perego

Records 151 to 160 of 2397
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Titolo: Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi   Data : 11/10/2016
 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi
Con la nota n. 84724 pubblicata ieri, 10.10.2016, l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in merito ai regimi speciali previsti dal nuovo Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013), integrando le istruzioni fornite nella precedente circ. 19.4.2016 n. 8/D.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito che, a partire dall’1.5.2016, le operazioni effettuate in regime di trasformazione sotto controllo doganale devono essere gestite come operazioni di perfezionamento attivo, appurando il regime con l’importazione definitiva dei prodotti compensatori.
La riscossione dell’imposta gravante su dette operazioni comporta, dunque, la sospensione del dazio e dell’IVA all’atto del vincolo della merce al regime e la successiva riscossione dei diritti doganali all’atto dell’importazione definitiva.
Inoltre, in relazione a tale procedura, non è più possibile usufruire dell’esenzione o riduzione daziaria precedentemente ammessa dall’art. 136 del Reg. CE 2913/92 (CDC), dovendosi applicare, invece, l’aliquota daziaria prevista dalla tariffa doganale.
Riguardo al perfezionamento passivo, è stato chiarito che il titolare della relativa autorizzazione, prevista dall’art. 259 del Reg. 952/2013 non deve essere necessariamente chi organizza le lavorazioni svolte al di fuori dell’Unione.
Infine, l’Agenzia riepiloga, in forma tabellare, il nuovo assetto delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni ai regimi speciali.
Fonte: Nota Agenzia Dogane 10.10.2016 n. 84724 - Circolare Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 8 - Comunicato Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.10.2016 - "IVA “sospesa” nella trasformazione sotto controllo doganale" - Cristiano
Sezione:   Autore : S.M.Perego