Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
05/09/2016 Se si utilizza il sottotetto non abitabile l’immobile può essere considerato di lusso S.M.Perego
26/07/2016 Rivista l’emissione dei certificati dal Registro Imprese S.M.Perego
01/08/2016 Prorogata la presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
27/07/2016 Scade il 29 luglio l’invio, per gli operatori finanziari, delle comunicazioni integrative S.M.Perego
27/07/2016 Da domani il via alla nuova SCIA S.M.Perego
26/07/2016 Chiusura estiva 2016 S.M.Perego
26/07/2016 I mutui ipotecari a favore di giovani coppie, famiglie numerose o con disabili esenti da imposte e bolli S.M.Perego
27/07/2016 Dall’1.1.2017 entra in vigore il Codice delle sanzioni disciplinari per i commercialisti S.M.Perego
26/07/2016 Nel quadro RL vanno riportati i dividendi esteri qualificati S.M.Perego
27/07/2016 I controlli sul MOSS si spostano al Centro operativo di Pescara dall’1.1.2016 S.M.Perego

Records 1551 to 1560 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi   Data : 11/10/2016
 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi
Con la nota n. 84724 pubblicata ieri, 10.10.2016, l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in merito ai regimi speciali previsti dal nuovo Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013), integrando le istruzioni fornite nella precedente circ. 19.4.2016 n. 8/D.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito che, a partire dall’1.5.2016, le operazioni effettuate in regime di trasformazione sotto controllo doganale devono essere gestite come operazioni di perfezionamento attivo, appurando il regime con l’importazione definitiva dei prodotti compensatori.
La riscossione dell’imposta gravante su dette operazioni comporta, dunque, la sospensione del dazio e dell’IVA all’atto del vincolo della merce al regime e la successiva riscossione dei diritti doganali all’atto dell’importazione definitiva.
Inoltre, in relazione a tale procedura, non è più possibile usufruire dell’esenzione o riduzione daziaria precedentemente ammessa dall’art. 136 del Reg. CE 2913/92 (CDC), dovendosi applicare, invece, l’aliquota daziaria prevista dalla tariffa doganale.
Riguardo al perfezionamento passivo, è stato chiarito che il titolare della relativa autorizzazione, prevista dall’art. 259 del Reg. 952/2013 non deve essere necessariamente chi organizza le lavorazioni svolte al di fuori dell’Unione.
Infine, l’Agenzia riepiloga, in forma tabellare, il nuovo assetto delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni ai regimi speciali.
Fonte: Nota Agenzia Dogane 10.10.2016 n. 84724 - Circolare Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 8 - Comunicato Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.10.2016 - "IVA “sospesa” nella trasformazione sotto controllo doganale" - Cristiano
Sezione:   Autore : S.M.Perego