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Data Titolo Sezione Autore
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’č riscatto S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
21/02/2019 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA S.M.Perego
12/05/2016 Nessuna proroga per Unico 2016 S.M.Perego
30/11/2015 Nessuna registrazione se si riduce il canone di locazione S.M.Perego
11/11/2016 Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore S.M.Perego
13/12/2017 Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore S.M.Perego
03/09/2015 Nessuna sanzione proporzionale se le ritenute sono state versate S.M.Perego
14/06/2016 Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno S.M.Perego

Records 1611 to 1620 of 2397
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Titolo: Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi   Data : 11/10/2016
 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi
Con la nota n. 84724 pubblicata ieri, 10.10.2016, l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in merito ai regimi speciali previsti dal nuovo Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013), integrando le istruzioni fornite nella precedente circ. 19.4.2016 n. 8/D.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito che, a partire dall’1.5.2016, le operazioni effettuate in regime di trasformazione sotto controllo doganale devono essere gestite come operazioni di perfezionamento attivo, appurando il regime con l’importazione definitiva dei prodotti compensatori.
La riscossione dell’imposta gravante su dette operazioni comporta, dunque, la sospensione del dazio e dell’IVA all’atto del vincolo della merce al regime e la successiva riscossione dei diritti doganali all’atto dell’importazione definitiva.
Inoltre, in relazione a tale procedura, non è più possibile usufruire dell’esenzione o riduzione daziaria precedentemente ammessa dall’art. 136 del Reg. CE 2913/92 (CDC), dovendosi applicare, invece, l’aliquota daziaria prevista dalla tariffa doganale.
Riguardo al perfezionamento passivo, è stato chiarito che il titolare della relativa autorizzazione, prevista dall’art. 259 del Reg. 952/2013 non deve essere necessariamente chi organizza le lavorazioni svolte al di fuori dell’Unione.
Infine, l’Agenzia riepiloga, in forma tabellare, il nuovo assetto delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni ai regimi speciali.
Fonte: Nota Agenzia Dogane 10.10.2016 n. 84724 - Circolare Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 8 - Comunicato Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.10.2016 - "IVA “sospesa” nella trasformazione sotto controllo doganale" - Cristiano
Sezione:   Autore : S.M.Perego