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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2018 Esoneri contributivi per le aziende agricole che hanno subito danni causati da calamità naturali ed eventi eccezionali S.M.Perego
29/05/2018 La cessione di carburanti passa tramite la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
29/05/2018 I super e gli iper ammortamenti non rilevano ai fini IRAP e per gli acconti d’imposta S.M.Perego
29/05/2018 La difesa fitosanitaria rientra nel bonus verde S.M.Perego
29/05/2018 L’invio dati fatture può essere semestrale senza opzioni S.M.Perego
22/05/2018 La comunicazione dei dati delle fatture in scadenza al 31.5.2018 S.M.Perego
31/05/2018 Cessioni di carburanti per imbarcazioni – Dubbi in tema di fatturazione elettronica S.M.Perego
22/05/2018 Definite le modalità di cessione della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
16/07/2018 Ulteriori chiarimenti sui beni finiti di valore significativo S.M.Perego
16/07/2018 Lavoratori autonomi – cessa lo split payment con la P.A. S.M.Perego

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Titolo: Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi   Data : 11/10/2016
 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi
Con la nota n. 84724 pubblicata ieri, 10.10.2016, l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in merito ai regimi speciali previsti dal nuovo Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013), integrando le istruzioni fornite nella precedente circ. 19.4.2016 n. 8/D.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito che, a partire dall’1.5.2016, le operazioni effettuate in regime di trasformazione sotto controllo doganale devono essere gestite come operazioni di perfezionamento attivo, appurando il regime con l’importazione definitiva dei prodotti compensatori.
La riscossione dell’imposta gravante su dette operazioni comporta, dunque, la sospensione del dazio e dell’IVA all’atto del vincolo della merce al regime e la successiva riscossione dei diritti doganali all’atto dell’importazione definitiva.
Inoltre, in relazione a tale procedura, non è più possibile usufruire dell’esenzione o riduzione daziaria precedentemente ammessa dall’art. 136 del Reg. CE 2913/92 (CDC), dovendosi applicare, invece, l’aliquota daziaria prevista dalla tariffa doganale.
Riguardo al perfezionamento passivo, è stato chiarito che il titolare della relativa autorizzazione, prevista dall’art. 259 del Reg. 952/2013 non deve essere necessariamente chi organizza le lavorazioni svolte al di fuori dell’Unione.
Infine, l’Agenzia riepiloga, in forma tabellare, il nuovo assetto delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni ai regimi speciali.
Fonte: Nota Agenzia Dogane 10.10.2016 n. 84724 - Circolare Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 n. 8 - Comunicato Agenzia Dogane e Monopoli 19.4.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.10.2016 - "IVA “sospesa” nella trasformazione sotto controllo doganale" - Cristiano
Sezione:   Autore : S.M.Perego