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Data Titolo Sezione Autore
24/07/2015 Nuove semplificazioni per l’accesso al regime di vantaggio S.M.Perego
20/12/2016 Nuove soglie per il bilancio abbreviato S.M.Perego
21/03/2018 Nuovi adempimenti catastali S.M.Perego
26/01/2016 Nuovi adempimenti per chi abbandona il regime dei minimi S.M.Perego
10/01/2019 Nuovi albi professioni sanitarie con dubbi sul Sistema TS S.M.Perego
07/02/2017 Nuovi chiarimenti del MISE sui super ammortamenti S.M.Perego
20/03/2019 Nuovi chiarimenti dell’AdE sulla fatturazione elettronica per i dati da trasmettere al STS S.M.Perego
30/12/2008 Nuovi codici tributo news S.M.Perego
29/04/2009 Nuovi codici tributo news S.M.Perego
15/10/2009 Nuovi codici tributo alle imprese di produzione cinematografica news S.M.Perego

Records 1711 to 1720 of 2397
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Titolo: Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi   Data : 12/10/2016
Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi
La Corte di Cassazione, con la sentenza 10.10.2016 n. 20327, ha confermato che il regime di responsabilità solidale per i crediti retributivi e contributivi tra committente e appaltatore negli appalti di servizi non si applica alle Pubbliche Amministrazioni. E ciò vale anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore del DL 76/2013, che ha reso esplicito tale principio.
Con riferimento a tale periodo, infatti, discostandosi dalla presa di posizione della prassi amministrativa - che da sempre ha sostenuto l'esclusione delle P.A. facendo leva sull'art. 1 co. 2 del DLgs. 276/2003 (il quale, in generale, esclude che tale DLgs. possa trovare applicazione "per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale") - la giurisprudenza di merito, in numerose sentenze (tra cui quella pronunciata dal Tribunale di Torino nel primo grado della vicenda poi decisa con la sentenza 20327/2016), continua ad esprimersi in senso opposto.
Secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte nella sentenza in commento, invece, la norma del citato DL non ha carattere retroattivo o interpretativo, ma neanche carattere innovativo rispetto alle regole precedenti, limitandosi a formulare in maniera più chiara una regola che già esisteva.
Fonte: Cass. sentenza n. 20327 del 10.10.2016 - Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego