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24/11/2016 AL 16.12.2016 IMU e TASI ridotta al 75% solo per gli immobili locati a canone concordato S.M.Perego
28/11/2016 Dal 2017 al 2019 i redditi agrari e dominicali esclusi da IRPEF per i CD e IAP S.M.Perego
25/11/2016 Il ravvedimento sul quadro RW comporta sanzioni elevate S.M.Perego
25/11/2016 Per le imprese familiari aumenta il dubbio di assoggettamento all’IRAP S.M.Perego
25/11/2016 Le ultime novità in tema di comunicazione trimestrale dei dati iva S.M.Perego
25/11/2016 La somministrazione di alimenti e bevande da parte di enti e Onlus è sempre attività commerciale S.M.Perego
16/11/2016 Anche ai tributaristi, di cui alla L. 4/2013, estesa la rappresentanza del contribuente presso gli uffici S.M.Perego
24/11/2016 Dal 2017 maxi-ammortamento auto per gli agenti di commercio a regime S.M.Perego
06/12/2016 F24 in contanti anche se superiori ai 1.000 euro S.M.Perego
22/11/2016 L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti S.M.Perego

Records 1821 to 1830 of 2397
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Titolo: Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi   Data : 12/10/2016
Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi
La Corte di Cassazione, con la sentenza 10.10.2016 n. 20327, ha confermato che il regime di responsabilità solidale per i crediti retributivi e contributivi tra committente e appaltatore negli appalti di servizi non si applica alle Pubbliche Amministrazioni. E ciò vale anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore del DL 76/2013, che ha reso esplicito tale principio.
Con riferimento a tale periodo, infatti, discostandosi dalla presa di posizione della prassi amministrativa - che da sempre ha sostenuto l'esclusione delle P.A. facendo leva sull'art. 1 co. 2 del DLgs. 276/2003 (il quale, in generale, esclude che tale DLgs. possa trovare applicazione "per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale") - la giurisprudenza di merito, in numerose sentenze (tra cui quella pronunciata dal Tribunale di Torino nel primo grado della vicenda poi decisa con la sentenza 20327/2016), continua ad esprimersi in senso opposto.
Secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte nella sentenza in commento, invece, la norma del citato DL non ha carattere retroattivo o interpretativo, ma neanche carattere innovativo rispetto alle regole precedenti, limitandosi a formulare in maniera più chiara una regola che già esisteva.
Fonte: Cass. sentenza n. 20327 del 10.10.2016 - Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego