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Data Titolo Sezione Autore
05/10/2015 La clausola risolutiva espressa esclude la tassazione delle locazioni non percepite S.M.Perego
05/10/2015 Per le nuove attività resta aperta l’imposta sostitutiva del 5% sino al 31.12.2015 S.M.Perego
06/10/2015 Possibile sanare l’assenza del visto di conformità S.M.Perego
06/10/2015 Pubblicate le disposizioni per la determinazione del reddito dei non residenti S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego
06/10/2015 Alcuni chiarimenti sui trattamenti di CIGS S.M.Perego
06/10/2015 Ravvedimento operoso in presenza di violazioni commesse nel quadro RW S.M.Perego
07/10/2015 Permangono dubbi applicativi sull’istanza integrativa alla “Voluntary disclosure” S.M.Perego
12/10/2015 Tra le novità del D.Lgs. 139/2015 vi sono i costi di ricerca e pubblicità S.M.Perego
02/10/2015 Il nuovo modello APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego

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Titolo: Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi   Data : 12/10/2016
Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi
La Corte di Cassazione, con la sentenza 10.10.2016 n. 20327, ha confermato che il regime di responsabilità solidale per i crediti retributivi e contributivi tra committente e appaltatore negli appalti di servizi non si applica alle Pubbliche Amministrazioni. E ciò vale anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore del DL 76/2013, che ha reso esplicito tale principio.
Con riferimento a tale periodo, infatti, discostandosi dalla presa di posizione della prassi amministrativa - che da sempre ha sostenuto l'esclusione delle P.A. facendo leva sull'art. 1 co. 2 del DLgs. 276/2003 (il quale, in generale, esclude che tale DLgs. possa trovare applicazione "per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale") - la giurisprudenza di merito, in numerose sentenze (tra cui quella pronunciata dal Tribunale di Torino nel primo grado della vicenda poi decisa con la sentenza 20327/2016), continua ad esprimersi in senso opposto.
Secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte nella sentenza in commento, invece, la norma del citato DL non ha carattere retroattivo o interpretativo, ma neanche carattere innovativo rispetto alle regole precedenti, limitandosi a formulare in maniera più chiara una regola che già esisteva.
Fonte: Cass. sentenza n. 20327 del 10.10.2016 - Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego