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23/05/2017 Può essere necessario un doppio deposito del bilancio S.M.Perego
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23/05/2017 L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità S.M.Perego
23/05/2017 Entro il 16.6.2017 occorre versare la prima rata di IMU e TASI S.M.Perego
17/05/2017 Approvati gli studi di settore per il 2016 S.M.Perego
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Titolo: L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni   Data : 12/10/2016
L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni
Ad avviso della Cass. 28.9.2016 n. 19238, gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolativo di cui all'art. 4 co. 7 lett. e) del DPR 633/72 a condizione non solo dell'inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole indicate nell'art. 5 del DLgs. 460/97, ma anche dell'accertamento che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse.
Nel caso di specie, veniva rilevata la mancanza di un'effettiva sovranità dell'assemblea dei soci, i quali, a fronte della corresponsione di una retta, avevano diritto alla fruizione dei servizi di insegnamento musicale, senza però mai partecipare alla vita dell'associazione.
Gli enti associativi non godono di uno status di extrafiscalità, che li esenti, per definizione, da ogni prelievo fiscale, occorrendo sempre tenere conto della natura delle attività svolte in concreto.
Pertanto, deve essere accertata la natura dell'attività in concreto svolta e, in specie, se l'attività possa rientrare o meno nelle finalità istituzionali di un ente non commerciale.
Fonte: Cass. 28.9.2016 n. 19238 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.10.2016 - "Benefici agli enti associativi con prova della sovranità dell’assemblea dei soci" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego