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26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
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26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego
27/09/2016 In arrivo un incremento sulle sanzioni da corruzione, anche tra privati S.M.Perego
27/09/2016 Pubblicate in G.U. le regole per la trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” S.M.Perego
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27/09/2016 Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher S.M.Perego

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Titolo: L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni   Data : 12/10/2016
L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni
Ad avviso della Cass. 28.9.2016 n. 19238, gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolativo di cui all'art. 4 co. 7 lett. e) del DPR 633/72 a condizione non solo dell'inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole indicate nell'art. 5 del DLgs. 460/97, ma anche dell'accertamento che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse.
Nel caso di specie, veniva rilevata la mancanza di un'effettiva sovranità dell'assemblea dei soci, i quali, a fronte della corresponsione di una retta, avevano diritto alla fruizione dei servizi di insegnamento musicale, senza però mai partecipare alla vita dell'associazione.
Gli enti associativi non godono di uno status di extrafiscalità, che li esenti, per definizione, da ogni prelievo fiscale, occorrendo sempre tenere conto della natura delle attività svolte in concreto.
Pertanto, deve essere accertata la natura dell'attività in concreto svolta e, in specie, se l'attività possa rientrare o meno nelle finalità istituzionali di un ente non commerciale.
Fonte: Cass. 28.9.2016 n. 19238 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.10.2016 - "Benefici agli enti associativi con prova della sovranità dell’assemblea dei soci" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego