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08/06/2016 Anche per tutte le auto il super ammortamento S.M.Perego
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17/06/2016 Nel 770 – quadro SX - occorre riportare il c.d. “Bonus di 80 euro” S.M.Perego
17/06/2016 L’utilizzo dei voucher deve essere pre-comunicato S.M.Perego
20/06/2016 Esclusi dalle agevolazioni gli immobili sottoposti a "prescrizioni di tutela indiretta" S.M.Perego
20/06/2016 Dall'1.1.2016 un nuovo criterio di valutazione degli immobili c.d. “P.I.V.” S.M.Perego

Records 411 to 420 of 2397
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Titolo: L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni   Data : 12/10/2016
L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni
Ad avviso della Cass. 28.9.2016 n. 19238, gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolativo di cui all'art. 4 co. 7 lett. e) del DPR 633/72 a condizione non solo dell'inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole indicate nell'art. 5 del DLgs. 460/97, ma anche dell'accertamento che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse.
Nel caso di specie, veniva rilevata la mancanza di un'effettiva sovranità dell'assemblea dei soci, i quali, a fronte della corresponsione di una retta, avevano diritto alla fruizione dei servizi di insegnamento musicale, senza però mai partecipare alla vita dell'associazione.
Gli enti associativi non godono di uno status di extrafiscalità, che li esenti, per definizione, da ogni prelievo fiscale, occorrendo sempre tenere conto della natura delle attività svolte in concreto.
Pertanto, deve essere accertata la natura dell'attività in concreto svolta e, in specie, se l'attività possa rientrare o meno nelle finalità istituzionali di un ente non commerciale.
Fonte: Cass. 28.9.2016 n. 19238 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.10.2016 - "Benefici agli enti associativi con prova della sovranità dell’assemblea dei soci" - Palumbo
Sezione:   Autore : S.M.Perego