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Data Titolo Sezione Autore
01/07/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego
29/06/2016 Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
25/07/2016 Dubbi sulla sospensione dei termini feriali a seguito di istanza di adesione S.M.Perego
30/06/2016 Sono sempre detraibili le spese sostenute nel c.d. “mini condominio” S.M.Perego
30/06/2016 La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute S.M.Perego
30/06/2016 Approvato il DL “Salva banche” S.M.Perego
30/06/2016 La legge 112/2016 dispone le misure di protezione delle persone prive di autonomia S.M.Perego
27/06/2016 Il saldo IVA con Unico è soggetto agli interessi tenendo conto della proroga dei versamenti S.M.Perego
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
28/06/2016 La Cassazione interviene sui tassi usurai S.M.Perego

Records 1661 to 1670 of 2397
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Titolo: INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali   Data : 12/10/2016
INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali
Con la circ. 11.10.2016 n. 36, l'INAIL ha reso noto che anche per la seconda metà del 2016 rimangono invariati i valori delle retribuzioni convenzionali, utili per calcolare il premio assicurativo di molte categorie di lavoratori assicurati che non possono contare su una retribuzione effettiva costituita dalla somma delle retribuzioni lorde maturate.
Vengono dunque confermati il minimale e massimale annuale di rendita nelle misure rispettivamente di 16.195,20 e di 30.076,80 euro, così come previsto dal DM 29.7.2016.
Sul punto, si ricorda che il provvedimento interessa i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita, i familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c., i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla L. 84/94, i lavoratori dell'area dirigenziale senza e con contratto part-time, i lavoratori parasubordinati, i prestatori occasionali e gli sportivi professionisti dipendenti.
Inoltre, la circ. in argomento definisce anche l'entità delle retribuzioni di ragguaglio, pari dal luglio scorso a livello mensile a 1.349,60 euro e applicabile se non ci sono retribuzioni fisse o accertabili.
Fonte: Circ. INAIL 11.10.2016 n. 36 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego