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06/03/2017 I fabbricati rurali non possono mai essere considerati immobili di lusso S.M.Perego
24/02/2017 INPS Scade il 1° marzo la domanda di pensionamento anticipato per i lavori usuranti S.M.Perego
24/02/2017 INPS Partono le domande per l’accreditamento delle strutture eroganti servizi per l'infanzia S.M.Perego
27/02/2017 Scade domani la trasmissione telematica delle spese veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
27/02/2017 Canone RAI - Nuovo modello di dichiarazione di non detenzione TV S.M.Perego
02/03/2017 Nuova classificazione sismica degli edifici S.M.Perego
02/03/2017 Nuova modifica alle istruzione del Mod. 730/2017 S.M.Perego
02/03/2017 Prorogato al 3 marzo l’invio telematico della Dichiarazione IVA 2017 S.M.Perego
02/03/2017 L’INPS interviene sull’”Incentivo: Occupazione Giovani Occupazione Sud” S.M.Perego
03/03/2017 La dichiarazione telematica della Tobin TAx prorogata al 31 maggio 2017 S.M.Perego

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Titolo: INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali   Data : 12/10/2016
INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali
Con la circ. 11.10.2016 n. 36, l'INAIL ha reso noto che anche per la seconda metà del 2016 rimangono invariati i valori delle retribuzioni convenzionali, utili per calcolare il premio assicurativo di molte categorie di lavoratori assicurati che non possono contare su una retribuzione effettiva costituita dalla somma delle retribuzioni lorde maturate.
Vengono dunque confermati il minimale e massimale annuale di rendita nelle misure rispettivamente di 16.195,20 e di 30.076,80 euro, così come previsto dal DM 29.7.2016.
Sul punto, si ricorda che il provvedimento interessa i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita, i familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c., i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla L. 84/94, i lavoratori dell'area dirigenziale senza e con contratto part-time, i lavoratori parasubordinati, i prestatori occasionali e gli sportivi professionisti dipendenti.
Inoltre, la circ. in argomento definisce anche l'entità delle retribuzioni di ragguaglio, pari dal luglio scorso a livello mensile a 1.349,60 euro e applicabile se non ci sono retribuzioni fisse o accertabili.
Fonte: Circ. INAIL 11.10.2016 n. 36 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego