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12/10/2016 INPS On line il nuovo software di controllo UniEmens individuale S.M.Perego
07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego
07/10/2016 Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso S.M.Perego
10/10/2016 Solo l’importatore è sanzionabile per l’evasione dell’IVA S.M.Perego
10/10/2016 Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati S.M.Perego
10/10/2016 In vigore dall’8.10.2016 la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
10/10/2016 I termini per gli accertamenti scontano scadenze diverse S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
11/10/2016 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi S.M.Perego

Records 1901 to 1910 of 2397
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Titolo: INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali   Data : 12/10/2016
INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali
Con la circ. 11.10.2016 n. 36, l'INAIL ha reso noto che anche per la seconda metà del 2016 rimangono invariati i valori delle retribuzioni convenzionali, utili per calcolare il premio assicurativo di molte categorie di lavoratori assicurati che non possono contare su una retribuzione effettiva costituita dalla somma delle retribuzioni lorde maturate.
Vengono dunque confermati il minimale e massimale annuale di rendita nelle misure rispettivamente di 16.195,20 e di 30.076,80 euro, così come previsto dal DM 29.7.2016.
Sul punto, si ricorda che il provvedimento interessa i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita, i familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c., i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla L. 84/94, i lavoratori dell'area dirigenziale senza e con contratto part-time, i lavoratori parasubordinati, i prestatori occasionali e gli sportivi professionisti dipendenti.
Inoltre, la circ. in argomento definisce anche l'entità delle retribuzioni di ragguaglio, pari dal luglio scorso a livello mensile a 1.349,60 euro e applicabile se non ci sono retribuzioni fisse o accertabili.
Fonte: Circ. INAIL 11.10.2016 n. 36 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego